Trascorso il biennio di osservazione (2019 e 2020), dal 2021 il professionista può avvalersi del regime forfettario
Trascorso il biennio di osservazione (2019 e 2020), dal 2021 il professionista può avvalersi del regime forfettario nei confronti dell’ex datore di lavoro.
La cessazione del rapporto di lavoro con l’ex datore di lavoro avvenuta da almeno due anni garantisce al contribuente l’accesso al regime forfettario.
La lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 prevede che non si possono avvalere del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Viceversa, la causa ostativa di cui alla citata lettera d-bis) non si applica una volta decorso il biennio di osservazione, anni 2019 e 2020, e cioè dopo la cessazione del rapporto di lavoro con l’ex datore di lavoro avvenuta da almeno due anni, il contribuente potrà rientrare nel regime forfettario a decorrere dall’anno d’imposta 2021, fermi restando la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti normativi e l’effettivo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo nei confronti del suo ex datore di lavoro, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 103/2020.
16 aprile 2020
Vincenzo D’Andò
Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico
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