Decreto liquidità imprese: sospensione dei versamenti, bolli su fatture elettroniche, credito sanificazione

Il cosiddetto decreto liquidità imprese ha provveduto – al ricorrere di determinate condizioni – alla sospensione dei versamenti IVA, contributi e ritenute su lavoro dipendente e assimilato (solo queste!) di aprile e maggio

sospensione dei versamenti

Decreto liquidità imprese: la parte fiscale della norma schematizzata dalle Entrate con un vademecum.

Sospensione dei versamenti per reddito d’impresa, arte o professione (art. 18, Dl n. 23/2020)

Vedi anche Quali scadenze di aprile e maggio prorogate al 30/6/2020 e per chi

Il cd. decreto “Liquidità imprese” dispone la proroga dei versamenti in autoliquidazione di ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, e Iva, nonché la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di aprile e maggio.

I titolari di reddito d’impresa, arte o professione, che nel periodo d’imposta precedente a quello attualmente in corso avevano compensi o ricavi inferiori o superiori a 50 milioni di euro, con regole diverse, possono fruire della sospensione dei versamenti dell’Iva e di quelli relativi alle ritenute sul lavoro dipendente o assimilato, per il mese di aprile.

Nel primo caso si accede alla sospensione, se si riscontra la diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo, nel confronto con lo stesso mese del 2019; sospensione valida anche per i versamenti da effettuare a maggio, se il calo del fatturato del 33% emerge dal raffronto tra i mesi di aprile del 2019 e del 2020.

Nel secondo caso la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, calcolata dal confronto tra i mesi di marzo e aprile 2019 e gli stessi del 2020, per accedere al beneficio, deve essere almeno del 50%.

Per gli stessi soggetti si conferma lo stop anche ai versamenti, per i mesi di aprile e maggio 2020, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

La sospensione dei versamenti dell’Iva è valida anche, a prescindere dal reddito però con lo stesso riscontro sul calo di fatturato del 33%, per coloro che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

I versamenti sono sospesi anche per coloro che hanno iniziato l’attività d’impresa, arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019.

La proroga, poi, dei versamenti delle ritenute, trattenute, contributi e premi effettuate sul lavoro dipendente vale anche per gli enti non commerciali, compresi quelli del Terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.

Il termine ultimo per l’effettuazione dei versamenti sospesi è fissato al 30 giugno 2020. A tale data sarà possibile pagare il dovuto in un’unica soluzione o rateizzare l’importo in 5 tranche mensili di pari importo, da versare a cominciare da giugno.

 

Semplificazione del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 26)

E’ stato previsto che, dal 2020, al fine di ridurre e semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato:

  • per le fatture emesse nel primo trimestre solare, se l’importo dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all’imposta dovuta per il secondo trimestre;
     
  • per le fatture emesse nei primi due trimestri solari, se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre.

Pertanto, nei casi in cui l’importo dovuto sia non rilevante, tale misura rappresenta una semplificazione rispetto alle scadenze ordinarie di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, fissate al giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre.

 

Credito per la sanificazione (art. 30)

Il credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, quali misure di contenimento del contagio da Covid-19, previsto dall’articolo 64 del Dl n. 18/2020 nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 20mila euro della spesa, viene riconosciuto anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e sicurezza, idonei a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

I criteri e le modalità per l’applicazione del bonus maturato, verranno delineati con il decreto valido anche per i crediti d’imposta disposti dal “Cura Italia” (Dl 18/2020), in via di emissione dal Mise, di concerto con il Mef.

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Martedì 14 aprile 2020

Questo intervento è estrapolato dal Diario Quotidiano pubblicato su CommercialistaTelematico