Decreto Liquidità e Decreto Cura Italia: riepilogo delle principali misure fiscali introdotte

Varie misure fiscali sono state introdotte dal Decreto liquidità e dal Decreto cura Italia, che hanno peraltro anche in parte recepito disposizioni prima introdotte con il Decreto Legge n. 11 dell’8 marzo 2020, e il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020.
Di seguito cerchiamo di fare un po’ di ordine, riassumendo quelle che sono le principali disposizioni, come oggi vigenti alla luce dell’”incastro” tra i vari provvedimenti legislativi emanati per l’emergenza CoronaVirus

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Versamenti del 16 marzo

Iniziamo l’esame delle principali misure fiscali introdotte dal decreto Cura Italia e dal Decreto liquidità eaminando  tutti i versamenti in scadenza al 16 marzo sono stati posticipati al 20 marzo ai sensi dell’art. 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Successivamente, con il DL 23 dell’8 aprile 2020, gli stessi versamenti che, per effetto dell’articolo 60 cit., erano stati prorogati al 20 marzo 2020, art. 21, si considerano comunque regolarmente effettuati, senza il pagamento di sanzioni e interessi, se eseguiti entro il 16 aprile 2020.

A titolo esemplificativo sono differiti i termini per i seguenti versamenti:

  • saldo dell’IVA o della prima rata relativa al 2019;
  • IVA da liquidazione periodica mensile
  • ritenute effettuate dai sostituti d’imposta:
  • ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi
  • imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 10% sulle somme erogare a febbraio come premio di produzione;
  • tassa annuale di vidimazione dovuta dalle società di capitali sui libri contabili;
  • Iva trimestrale dovuta dalle associazioni sportive dilettantistiche per il 4° trimestre 2019
  • Iva da split payment dovuta da pubbliche amministrazioni;
  • terza e quarta rata dovuta da imprese e professionisti soggetti agli Isa o in regime forfettario
  • imposta sulle transazioni finanziarie da parte di banche, fiduciarie etc.
  • imposta sugli intrattenimenti (ISI) e dell’Iva sugli apparecchi da intrattenimento senza vincita di denaro;
  • ritenute sui bonifici di febbraio da parte di banche e Poste;
  • ritenute e dei contributi Inps relativi al mese di febbraio per i lavoratori con partita IVA;
  • contributi Inps per il lavoro dipendente, da effettuare utilizzando il modello F24;
  • accise;
  • avvisi di irregolarità derivanti dal controllo automatizzato

 

Sospensione versamenti marzo, aprile maggio

A parte la suddetta proroga dei termini, vari versamenti di imposta, post 16 marzo, sono stati poi sospesi. Di seguito un riepilogo, distinguendo mese per mese.

 

Marzo

Soggetti dei settori più colpiti

I soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria (turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura, cinema/teatri, sport, istruzione, parchi divertimento, eventi, fiere/convegni, sale giochi e centri scommesse) non effettuano i versamenti di ritenute e contributi e i versamenti IVA di marzo.

I versamenti riprendono in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

 

Associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche

Le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, non effettuano i versamenti di ritenute e contributi e i versamenti IVA di marzo. I versamenti sospesi sono effettuati, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020.

 

Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 Milioni di Euro

I soggetti, esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di Euro non effettuano i versamenti di ritenute e contributi e i versamenti Iva per il mese di marzo.

I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

 

Settore giochi

Il prelievo erariale unico (PREU) e del canone di concessione per il settore dei giochi in scadenza entro il 30 aprile sono prorogati al 29 maggio

 

Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 Euro

Disapplicazione della ritenuta d’acconto per i ricavi e i compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

La ritenuta dovrà essere versata entro il mese di luglio 2020 in un’unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

 

Aprile

Soggetti settori più colpiti 

I soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria (turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura, cinema/teatri, sport, istruzione, parchi divertimento, eventi, fiere/convegni, sale giochi e centri scommesse) non effettuano i versamenti di ritenute e contributi di aprile.

I versamenti riprendono in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

 

Associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche

Le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, non effettuano i versamenti di ritenute e contributi di aprile.

I versamenti sospesi sono effettuati, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020.

 

Settore giochi

Il prelievo erariale unico (PREU) e del canone di concessione per il settore dei giochi in scadenza entro il 30 aprile sono prorogati al 29 maggio

 

Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 Euro

Disapplicazione della ritenuta d’acconto per i ricavi e i compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

La ritenuta dovrà essere versata entro il mese di luglio 2020 in un’unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

Tali previsioni restano comunque ferme per quei soggetti che non rientrino nei parametri di seguito indicati.

 

Soggetti con ricavi o compensi inferiori a 50 mln di Euro

I soggetti, esercenti attività di impresa, arte o professione, compresi quelli che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019, con ricavi o ai compensi non superiori a 50 milioni di euro, e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, non effettuano i versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

 

Soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 mln di Euro

I soggetti, esercenti attività di impresa, arte o professione, compresi quelli che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, a condizione che il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti almeno del 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nella stessa percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, non effettuano i versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

 

Soggetti Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

I soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, non effettuano i versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio, alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

 

Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti

I versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale nonché quelli dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

 

Maggio

Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 Euro

Disapplicazione della ritenuta d’acconto per i ricavi e i compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

La ritenuta dovrà essere versata entro il mese di luglio 2020 in un’unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

La suddetta previsione resta comunque ferma per quei soggetti che non rientrino nei parametri di seguito indicati.

 

Soggetti con ricavi o compensi inferiori a 50 mln di Euro

I soggetti, esercenti attività di impresa, arte o professione, compresi quelli che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019, con ricavi o ai compensi non superiori a 50 milioni di euro, e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, non effettuano i versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

 

Soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 mln di Euro

I soggetti, esercenti attività di impresa, arte o professione, compresi quelli che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, a condizione che il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti almeno del 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nella stessa percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, non effettuano i versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

 

Soggetti Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

I soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, non effettuano i versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio, alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

 

Sospensione attività di riscossione, liquidazione, controllo e adempimenti dei contribuenti

Sospesi per tutti i contribuenti gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020

Fanno eccezione solo i versamenti e l’effettuazione delle ritenute non sospesi, insieme alle comunicazioni relative alla dichiarazione dei redditi pre-compilata.

 

Sospesi i termini per le attività di Agenzia Entrate ed enti impositori che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 

In particolare sono sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso.

Sono, altresì, sospesi i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, i termini per l’adempimento collaborativo, i termini delle procedure di collaborazione e cooperazione rafforzata, e per gli accordi preventivi e rettifiche in diminuzione per imprese con attività internazionali, nonché i termini relativi alle procedure per gli accordi sulle doppie imposizioni.

Sono infine sospese le attività non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza. Corrispondentemente sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, sui tributi e contributi i cui termini di versamento sono stati sospesi.

 

Sospesi i termini versamento e invio cartelle

Rinviato il pagamento delle cartelle in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio al 30 giugno, ferma restando la possibilità di avvalersi delle ordinarie rateizzazioni; nello stesso periodo sospensione delle attività di notifica e di riscossione coattiva delle cartelle; differita al 31 maggio la rata della rottamazione ter del 28 febbraio; rinvio al 31 maggio del pagamento in scadenza al 31 marzo della rata per saldo e stralcio delle cartelle.

 

Metodo previsionale per gli acconti

Coloro che, per l’anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente possono ricorrere al metodo “previsionale” per il calcolo dell’acconto di Giugno.

In tal caso il calcolo viene effettuato sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto.

Solo per il 2020 viene sancita la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’Irap, sempre che lo scostamento non superi il 20 per cento.

 

Proroga termini consegna e trasmissione certificazioni uniche

Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi, solo per l’anno 2020, si differisce dal 31 marzo al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Purché l’invio avvenga entro il 30 aprile 2020, non si applicano quindi sanzioni nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate oltre il termine del 31 marzo 2020.

 

Proroga dei certificati di regolarità fiscale (DURF) emessi nel mese di febbraio 2020

I certificati di regolarità fiscale emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.

La proroga riguarda i certificati che consentono a imprese e committenti di non applicare il meccanismo di controlli sulle ritenute istituito dal Dl 124/2019.

 

Proroga termini agevolazioni prima casa

I termini concernenti l’agevolazione prima casa sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, al fine di non far decadere dal beneficio. In particolare la sospensione riguarda il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione.

Il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale; il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso.

 

Assistenza fiscale a distanza

Per l’assistenza fiscale di quest’anno i contribuenti possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità.

In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può fornire al CAF o al professionista abilitato un’apposita autorizzazione tramite strumenti elettronici volti ad assicurarne la provenienza.

 

Semplificazioni per versamento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche

Si prevede che, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno.

Se, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento.

 

Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole

Si neutralizzano gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell’ambito di programmi ad uso compassionevole (ancora in fase di sperimentazione), equiparando ai fini IVA la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette.

 

Distribuzione dividendi a società semplici 

Si modifica la disciplina in materia di utili distribuiti a società semplici, ricomprendendo tali dividendi nell’ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, chiarendo le modalità di applicazione della ritenuta e dell’imposta sostitutiva previste per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società, disciplinando il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice ed introducendo un regime transitorio per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022, applicando in questo caso il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018.

 

Processo tributario telematico

Al fine di agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee, si prevede che gli enti impositori, gli agenti della riscossione e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche.

 

Incentivi e misure di sostegno

Sanificazione e acquisto dispositivi di protezione individuale

Viene introdotto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione dei luoghi di lavoro, con un tetto al beneficio di 20 mila euro.

Analogo credito di imposta viene introdotto anche per le spese relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).

Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti

 

Premio ai lavoratori

100 euro in più in busta paga per i lavoratori che a marzo hanno svolto la prestazione sul luogo di lavoro (quindi non in smart working), in proporzione ai giorni lavorati. Spetta ai lavoratori con reddito fino a 40 mila euro.

Spetta al lavoratore dipendente qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time.

Lo ha specificato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020.

Il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo.

 

Donazioni

La deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese viene estesa a quelle a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica. In parallelo, è prevista una detrazione del 30% per le donazioni effettuate dalle persone fisiche, con un limite al beneficio di 30 mila euro.

Le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare nell’ambito dell’emergenza da Covid-19 ed effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, rientrano tra le erogazioni liberali che beneficiano degli incentivi fiscali

 

Affitti commerciali

Per i locatari di immobili adibiti a negozi e botteghe viene introdotto un credito imposta pari al 60% del fitto relativo al mese di marzo. Il credito d’imposta non si applica alle attività già indicate agli allegati 1 e 2 del Dpcm dell’11 marzo (farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, etc.) ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione dei versamenti tributari e contributivi da effettuarsi attraverso il modello F24 (IVA, IRES, contributi, etc).

Il credito d’imposta (come specificato grazie ad un emendamento) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini.

 

A cura di Giambattista Palumbo

Sabato 18 aprile 2020

 

Corso on-line in diretta

Emergenza Coronavirus:
le novità in materia di
accertamento, processo e riscossione tributaria

 

videoconferenza su accertamento, processo e riscossione tributaria

Relatore: Dott. Avv. Carlo Nocera
DATA: 20 Aprile 2020
ORA: 15.30 – 17.30

 

VIDEOCONFERENZA ACCREDITATA ODCEC (2 crediti formativi)

Le norme emergenziali hanno creato un panorama complesso e di difficile lettura per il difensore tributario. Facciamo chiarezza grazie a questa videoconferenza in diretta con l’avv. Carlo Nocera.

 

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