Il Decreto Cura Italia è intervenuto fra l’altro per spostare in avanti una serie di termini che investono i versamenti, gli accertamenti ed il contenzioso.
In questo nostro intervento vogliamo verificare se il Legislatore ha inteso prorogare anche i termini previsti dallo Statuto del Contribuente, norma che consente al contribuente di comunicare le proprie osservazioni al pvc, e che interessa i pvc consegnati nel mese di febbraio, prima dell’emergenza sanitaria.
I termini per le memorie sono sospesi o no?
Proroga termini presentazione memorie: la possibilità di presentare osservazioni e richieste
Come è noto, nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente, ai sensi dell’art.12, comma 7, della L. n. 212/2000, può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Lo strumento del contraddittorio, pur se normativamente non disciplinato ma di fatto istituzionalizzato dal D.lgs n. 218/97, continua ad essere quindi il punto nevralgico intorno al quale ruota anche l’attività di verifica, che dovrebbe impedire la formulazione di rilievi assolutamente non fondati e che, di fatto, non assicurano gettito.
Le osservazioni al PVC
Non si deve comunque dimenticare che il contribuente, anche nei processi verbali giornalieri, può presentare delle osservazioni e quindi, già in quella sede, può instaurare un dialogo con i verificatori.
Adesso, preso atto che nel corso della verifica il contribuente non sempre dispone della necessaria serenità e lucidità per valutare i rilievi mossi, si dà facoltà al contribuente di formulare, all’Ufficio impositore, osservazioni e richieste entro 60 giorni dalla notifica del p.v.c..
Considerato che la norma prevede che l’attività di accertamento resti paralizzata per 60 giorni, essendo stato sancito il divieto di emanare l’avviso di accertamento prima di tale termine, salvo che non si versi in casi di particolare e moti