Segnaliamo una recente sentenza di merito che ha sancito la rinuncia dei dividendi da parte dei soci non tassata in capo a quest’ultimi.
Nel caso di studio, il contribuente che ha impugnato l’avviso di accertamento col quale l’Agenzia Entrate competente, ha contestato l’omessa tassazione di dividendi derivanti da una partecipazione in una Srl, in quanto, malgrado fossero stati deliberati, gli stessi non era stati incassati a causa della prescrizione del credito.
A causa della soccombenza in primo grado, l’Ufficio ha presentato appello sostenendo che, non essendo stati incassati i dividendi, si fosse verificato il cosiddetto incasso “giuridico”, in merito al quale la circolare n. 73/E del 27 maggio 1994 ha affermato che la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa presuppone l’avvenuto incasso giuridico del credito e, quindi, l’obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare.
La Commissione Tributaria del Friuli ha respinto l’appello erariale, ritenendo, tra l’altro, che, nel caso di rinuncia di un credito relativo ai dividendi, non è possibile sostenere che vi è stato vi sia stato un “incasso giuridico” con “salto di imposta”.
Tassazione della rinuncia dei dividendi: normativa di riferimento
Il principio dell’incasso giuridico si basa su una tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate e, malgrado non sia supportata da nessun riferimento normativo, ritenuta corretta da parte della giurisprudenza, secondo la quale, nel caso in cui un socio rinunci ad un credito relativo ad un reddito che sarebbe stato tassato per cassa, si verifica l’imponibilità in capo allo stesso, a fronte della mancata tassazione della sopravvenienza attiva in capo alla società.
Infatti, si ricorda che, In merito alla normativa che riguarda le rinunce di crediti nei confronti delle partecipate da parte dei soci, recentemente vi sono state delle modifiche.
Infatti, il comma 4-bis dell’articolo 88 del TUIR, inserito dall’articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. “decreto internazionalizzazione”), e applicabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore del decreto internazionalizzazione (7 ottobre 2015), così stabilisce:
“La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la pa