Promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazioni

Agevolazione diretta a sostenere la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani.

promozione marchi collettiviAgevolazione diretta a sostenere la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 12 marzo 2020, il Decreto ministeriale 15 gennaio 2020, con il quale il Ministero dello sviluppo economico procede a disciplinare l’agevolazione diretta a sostenere la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani.

Il decreto costituisce attuazione dell’art. 32, commi da 12 a 15, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

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Soggetti beneficiari

I soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione oggetto del decreto sono le associazioni rappresentative delle categorie produttive.

 

Tipologie di iniziative finanziabili

Sono ammissibili all’agevolazione le seguenti iniziative finalizzate alla promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani:

  1. partecipazione a fiere e saloni internazionali;
     
  2. eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali;
     
  3. incontri bilaterali con associazioni estere;
     
  4. seminari in Italia con operatori esteri e all’estero;
     
  5. azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line.

 

L’importo massimo dell’agevolazione fruibile da ciascun soggetto beneficiario è pari al 70% delle spese sostenute e non può superare in ogni caso euro 70.000,00 per anno.

La domanda volta ad ottenere l’agevolazione può essere presentata se il soggetto beneficiario abbia depositato (ai sensi degli articoli 11 e 11-bis del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificati dal D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15) una domanda di registrazione di marchio collettivo o di
certificazione oppure (ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 15/2019) una domanda di conversione del marchio collettivo precedentemente
registrato.

 

Spese ammissibili

Nell’ambito delle iniziative di cui sopra, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

  1. quote di partecipazione, affitto e allestimento di stand presso fiere e saloni internazionali in Italia e all’estero.
    L’associazione che partecipa alla manifestazione fieristica con più di uno stand deve dichiararlo e spiegarne le motivazioni; in tal caso nei singoli stand, oltre ad essere chiaramente visibile il logo dell’associazione, deve essere indicata l’ubicazione degli stand delle altre imprese associate e garantita una adeguata informativa che dia conto della partecipazione collettiva delle imprese sotto l’egida dell’associazione;
     
  2. affitto e allestimento di spazi espositivi temporanei;
     
  3. interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni;
     
  4. brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste internazionali inerenti il marchio;
     
  5. spese per azioni dimostrative delle produzioni delle associazioni, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto;
     
  6. affitto sale per attività di formazione, incontri bilaterali e/o seminari.

 

Contenuto dei regolamenti d’uso

Il regolamento d’uso dei marchi collettivi deve recare le seguenti indicazioni:

  1. il nome del richiedente;
     
  2. lo scopo dell’associazione di categoria o lo scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;
     
  3. i soggetti legittimati a rappresentare l’associazione di categoria o la persona giuridica di diritto pubblico;
     
  4. le condizioni di ammissione dei membri;
     
  5. la rappresentazione del marchio collettivo;
     
  6. i soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo;
     
  7. le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo, nonché le sanzioni per le infrazioni regolamentari;
     
  8. i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo, ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell’applicazione della normativa in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, specialità tradizionali garantite, menzioni tradizionali per vini;
     
  9. se del caso, l’autorizzazione a diventare membri dell’associazione titolare del marchio di cui all’art. 11, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.
    30.

Il regolamento d’uso dei marchi di certificazione deve recare le seguenti indicazioni:

  1. il nome del richiedente;
     
  2. una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all’art. 11-bis del Codice di proprietà industriale;
     
  3. la rappresentazione del marchio di certificazione;
     
  4. i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione;
     
  5. le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio di certificazione;
     
  6. le condizioni d’uso del marchio di certificazione, nonché le sanzioni previste per i casi di infrazione alle norme regolamentari;
     
  7. le persone legittimate ad usare il marchio di certificazione;
     
  8. le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell’uso del marchio di certificazione da parte dell'organismo di certificazione.

 

Soggetto gestore

Il soggetto gestore della presente misura è l’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – Unioncamere.

 

Criteri e modalità di applicazione

Le modalità di presentazione della domanda di agevolazione, i criteri di valutazione delle stesse, le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione dell’agevolazione, i controlli, le sanzioni e le revoche sono definite con circolare applicativa del direttore generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi.

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Lunedì 16 Marzo 2020

 

 

Le presenti informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano pubblicato su CommercialistaTelematico