Il transfer pricing (TP) è quella tecnica mediante la quale, nell’ambito di un rapporto tra società «correlate», è posto in essere il tentativo di trasferire gli utili da un paese ad alta pressione fiscale a un altro con regime fiscale più tenue, attraverso lo scambio di beni e servizi al di fuori delle normali pratiche commerciali, alterando il valore normale delle cessioni dei beni o delle prestazioni di servizi effettuate o ricevute.
Transfer Pricing (TP): aspetti generali
Il transfer pricing (TP) è quella tecnica mediante la quale, nell’ambito di un rapporto tra società «correlate», è posto in essere il tentativo di trasferire gli utili da un paese ad alta pressione fiscale a un altro con regime fiscale più tenue, attraverso lo scambio di beni e servizi al di fuori delle normali pratiche commerciali, alterando il valore normale delle cessioni dei beni o delle prestazioni di servizi effettuate o ricevute.
L’ordinamento tributario italiano contrasta tale pratica mediante l’art. 110, comma 7, del TUIR, il quale dispone che:
- i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito;
- la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’art. 31-quater del D.P.R. n. 600/1973.
Le linee guida per l’applicazione del comma 7 “sulla base delle migliori pratiche internazionali” sono state definite con D.M. 14.5.2018.
In relazione alle royalties, la recente sentenza n. 9615 del 5.4.2019 ha ritenuto “non congrua” sulla base della disciplina dei prezzi di trasferimento (art. 110 comma 7 del TUIR) la relativa percentuale versata da una società italiana alla controllante svizzera a fronte dell’utilizzo del marchio, ritenendo legittimo rideterminare i costi deducibili a titolo di royalties avendo riguardo ai parametri oggettivi di individuazione dei prezzi di cessione dei beni immateriali individuati dalla circolare ministeriale 22.9.1980, n. 32.
Le innovazioni in materia di Transfer Pricing
Anche se la sentenza qui commentata ha ad oggetto la normativa previgente in materia di transfer pricing, appare opportuno rammentare che l’art. 59 del DL 24.4.2017 n. 50, convertito dalla legge 21.6.2017, n. 96:
- ha sostituito l’art. 110, comma 7, del TUIR al fine di introdurre il principio di libera concorrenza quale criterio di valorizzazione delle transazioni infragruppo con l’estero;
- ha introdotto l’art. 31