Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 fa un po’ di chiarezza in ambito processuale, anche se non tutti i dubbi sono fugati, anzi si registrano delle disparità tra Fisco e contribuente.
Nella notte di martedì 17 marzo con un’edizione straordinaria è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto (atteso anche quanto al processo tributario) c.d. “Cura Italia”, tecnicamente il D.L. 17/03/2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il decreto è approdato in Gazzetta dopo essere stato annunciato nel pomeriggio di martedì e dopo essere stato atteso in particolar modo dai professionisti per l’intero fine settimana, posto che da più parti erano stati chiesti chiarimenti all’esecutivo, visti i decreti già emanati.
Il decreto era particolarmente atteso soprattutto per quanto riguarda il processo tributario posto che nel D.L. 8 marzo 2020, n. 11, che aveva sospeso sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo alcune eccezioni espressamente normate) aveva esteso le disposizioni previste, “in quanto compatibili, ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie” per utilizzare l’espressione del legislatore.
Procediamo con ordine.
Processo tributario e Decreto Cura Italia: come cambiano termini processuali
L’art. 83 del decreto al comma 2, interamente riscritto, rispetto a quanto previsto in data 8 marzo prevede che:
“Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.
Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini s