Indennità INPS da 600 euro per professionisti, co.co.co., artigiani e commercianti

Uno degli interventi più discussi del Decreto Cura Italia è quello relativo all’indennità di 600 euro che l’INPS potrà erogare a favore di professionisti, co.co.co., artigiani e commercianti.
In questo articolo analizziamo caso per caso i requisiti necessari alla richiesta di indennizzo, a seconda della posizione previdenziale del contribuente e dell’attività svolta

Indennità 600 professionisti, Co.co.co., artigiani e commerciantiIndennità 600 per lavoratori autonomi: con il messaggio 20 marzo 2020 N. 1288/2020 l’INPS ha affermato che:A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, con il presente messaggio si fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di cinque indennità previste per il mese di marzo 2020 a favore di particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati.

Le istruzioni operative e procedurali in merito all’applicazione dei suddetti benefici saranno fornite con la relativa circolare illustrativa, che sarà pubblicata a seguito del parere favorevole del Ministero vigilante.”

Nell’allegato al messaggio è precisato, in merito all’indennità 600 euro ai lavoratori autonomi quanto segue:

 

Indennità̀ liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi

A tale indennità̀ possono accedere:

  • i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società̀ semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
  • i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

Ai fini dell’accesso all’indennità̀, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

 

Indennità̀ lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria

A tale indennità̀ possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

  • Artigiani
  • Commercianti
  • Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Ai fini dell’accesso all’indennità̀ le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

Si tratta evidentemente di chiarimenti ancora non sufficienti, quindi, in attesa di istruzioni operative e più corpose, si formula una prima analisi delle disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 del DL 18/2020 per delinearne, quanto meno, l’ambito applicativo e comprendere i potenziali destinatari dell’indennità di euro 600 riconosciuta al mondo delle partite IVA e dei Lavoratori autonomi.

Normativamente il riconoscimento dell’indennità è organizzato su due moduli:

  • indennità ai professionisti e co.co.co. attivi alla data del 23 febbraio (art. 27);
     
  • indennità ai titolari di una posizione riconducibile alla gestione commercianti o artigiani INPS (art. 28).

ATTENZIONE: va preliminarmente precisato che il riconoscimento dell’indennità non è subordinato alla sospensione in tutto o in parte delle attività lavorative interessate.


Indennità 600 ai professionisti e co.co.co.

L’articolo 27 del DL CURA ITALIA prevede che l’indennità, pari ad euro 600,00, è riconosciuta per il mese di marzo ai professionisti titolari di partita IVA alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata ex art. 2 co. 26 della l. 335/1995.

Preliminarmente emerge chiaramente che il beneficio è riconosciuto ai soggetti esercenti attività professionali e artistiche di cui al primo comma art. 53 TUIR, titolari di partita IVA alla data del 23 febbraio 2020 e ai co.co.co. con rapporti attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata INPS.

La norma poi prevede i presupposti negativi di esclusione secondo i quali i suddetti soggetti:

  • non devono essere titolari di pensione;
     
  • non devono essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Ormai lapalissiano che, poiché la concessione dell’indennità è gestita dall’INPS, i professionisti che appartengono agli ordini riconosciuti (Consulenti del Lavoro, Commercialisti, Avvocati, Notai, Ingegneri, Geometri, Medici, etc . . .) ed iscritti nelle specifiche Casse di Previdenza non sono destinatari della misura di sostegno in argomento.

Per altro non potranno beneficiarne neanche i titolari di pensione, pertanto, chi, ad esempio, è titolare di una partita IVA o è titolare di un rapporto di co.co.co. non potrà richiedere l’indennità in argomento.

Esclusi anche tutti quelli che sono soggetti all’obbligo di versamento ad una gestione previdenziale diversa da quella della Gestione Separata.

Poiché la norma null’altro dice, si deve concludere che laddove il titolare di partita IVA ovvero il co.co.co., iscritti alla gestione separata INPS siano, al contempo, titolare di un rapporto di lavoro soggetto a qualsivoglia altro obbligo contributivo non potrà fruire del presente beneficio.


Attenzione

Si ritiene che la verifica dei presupposti di esclusione debba essere fatta con riferimento al solo mese di marzo 2020 essendo la misura calibrata una tantum per tale periodo e non prevedendo la norma nessun arco temporale di osservazione.

Ma anche per questo inciso occorre attendere le istruzioni INPS.


Per quanto alla attribuzione dell’indennità ai co.co.co., si tratterà di fare un’analisi caso per caso per verificare la sussistenza dei presupposti di esclusione.

Si propongono alcuni esempi:

Co.co.co. socio lavoratore di una società Industria

Poiché il soggetto che percepisce un compenso in relazione al rapporto di co.co.co. non è obbligatoriamente posizionato con altra gestione INPS, in relazione alla partecipazione alla società industria, ha diritto all’indennità ex art. 27 DL 18/2020 pari ad euro 600,00.

Amministratore non socio della Società

L’attivazione del rapporto di amministratore con riferimento alla data del 23 febbraio 2020 e l’iscrizione alla gestione Separata INPS in relazione a tale incarico consente il riconoscimento del beneficio, sempreché l’amministratore non eserciti attività professionale di appartenenza ad ordini professionali.

Amministratore socio di SRL Industria

Anche per questo caso l’iscrizione attivata con riferimento alla data del 23 febbraio 2020 alla gestione separata dell’amministratore socio di SRL Industria consente il riconoscimento del beneficio, in quanto il socio di società industriale non ha obbligo previdenziale in riferimento a tale ultima posizione.

Amministratore socio di SRL commercio/artigiana

In questo caso poiché il socio è obbligato all’iscrizione alla gestione commercio/artigiana non potrà beneficiare dell’indennità di cui all’articolo 27; si tratterà di verificare si potrà accedere al beneficio di cui al successivo art. 28 (si veda infra).

 

Indennità 600 per commercianti e artigiani

L’indennità 600 euro per artigiani e commercianti è disciplinata dall’articolo 28 del D.L. 18/2020.

La norma, in particolare, prevede che, ai lavoratori autonomi (la norma – si fa rilevare – non fa riferimento al possesso di partita IVA) iscritti alle gestioni speciale dell’Ago (tra cui Artigiani e Commercianti) non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, con esclusione della Gestione separata, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad euro 600,00.


Nota bene: la gestione speciale Ago si rivolge oltre che ad artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.


Anche in questo caso per comprendere l’ambito soggettivo occorre seguire il seguente paradigma:

  • requisito positivo e necessario: iscrizione alla Gestione Artigiani/Commercianti;
     
  • requisito negativo di esclusione n. 1: titolare di pensione;
     
  • requisito negativo di esclusione n. 2: iscrizione ad altra forma previdenziale senza tenere conto della forma previdenziale di cui alla Gestione Separata.

 

I dubbi dei soci di società iscritti alla gestione artigiani/commercio

Secondo alcuni è dubbio il riconoscimento del beneficio a favore dei soci di società obbligati all’iscrizione alle gestioni commercianti e artigiani in quanto, secondo dette interpretazioni, la norma richiede il possesso della partita IVA.

Tuttavia, proprio comparando le disposizioni di cui all’art.27 e 28 del DL 18/2020 sembrerebbe che il requisito del possesso della partita IVA non sia richiesto nell’ambito del beneficio riconosciuto ai soggetti iscritti alla gestione previdenziale degli artigiani e commercianti.

Per altro, pare, che in tale senso deponga anche il messaggio INPS del 20 marzo 2020 laddove è precisato che, potranno accedere al beneficio, senza precisare il necessario possesso della partita IVA, i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

  • artigiani;
  • commercianti;
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

ATTENZIONE: si ritiene quindi che anche i soci di società artigiane e commerciali in presenza di tutti gli altri presupposti possano accedere al beneficio.


Se fosse confermata la tesi proposta l’amministratore socio di SRL, iscritto alla gestione separata, società esercente attività per la quale ricorre anche l’obbligo dell’iscrizione del medesimo soggetto alla gestione previdenziale artigiani/commercianti, potrà richiedere l’indennità ai sensi dell’articolo 28.

Una diversa interpretazione porterebbe fuori gioco proprio i soggetti che oltre ad essere iscritti alla gestione commercianti o artigiani ricevono compensi soggetti alla gestione separata. Tale conclusione non pare ammissibile.

IMPORTANTE: ai sensi della norma sono esclusi gli agenti e rappresentanti obbligato alla contribuzione Enasarco, fatta salva la speranza di una diversa interpretazione favorevole e opportuna in questo periodo. [NdR: si precisa che le associazioni di categoria degli agenti e rappresentanti hanno avuto assicurazione per le vie brevi dal Sottosegretario al MEF Cecilia Guerra che anche questa categoria sarà considerata rientrante nell’agevolazione, aspettiamo pertanto chiarimenti ufficiali]

 

Ulteriori precisazioni

L’indennità è esclusa da imposizione diretta (Irpef e relative addizionali). Per quanto alle procedure di richiesta sarà l’INPS a formulare le procedure. Nella speranza che l’ente, avendo a disposizioni tutte le informazioni necessarie per individuare i soggetti destinatari del beneficio, attui procedure semplificate e adeguate ai provvedimenti di restrizione già approvati.

La norma per entrambe le misure di sostegno prevede dei limiti superati i quali l’INPS non adotterà altri provvedimenti concessori.

Sulla base di tale tono normativo era circolata l’ipotesi di un click day, ma con il comunicato stampa del 19 marzo l’INPS ha chiarito:

“Non c’è nessun click day inteso come finestra dentro la quale si possono fare domande di prestazioni.

Avremo domande aperte a tutti, ed un giorno di inizio, con un click. Purtroppo, c’è stato un grande fraintendimento su questa formula.

La spiegheremo meglio a tutti i nostri utenti”.

Si tratta di attendere le istruzioni ufficiali INPS per aver ancora più chiarezza e conferma di quanto proposto nel presente articolo e per apprendere le procedure di richiesta delle indennità a sostengo di lavoratori autonomi e co.co.co..

 

A cura di Mario Agostinelli

Martedì 24 marzo 2020