Come impatta l’emergenza CoronaVirus sulle aziende che devono approvare il bilancio al 31/12/2019?
Sicuramente i termini di convocazione delle assemblee possono fruire del maggior termine di 180 giorni e potranno essere differiti fino al 28/06/2020.
Inoltre diventa fondamentale la possibilità di svolgere le assemblee a distanza, cioè in forma di videoconferenza per permettere ai soci e agli amministratori di non doversi riunire nello stesso locale. Si tratta di una sfida tecnologica importante per tante società italiane.
Bilanci 2020: la convocazione differita e le modalità di partecipazione all’assemblea
Gli effetti del Corona Virus stanno creando, oltre a problemi sanitari, anche problemi procedurali nella vita delle società di capitali, che solitamente in questo periodo, sono concentrate sulla chiusura dei bilanci riferiti all’esercizio precedente, nel caso di specie al 2019 per le società con esercizio solare.
Abbiamo già in un precedente articolo pubblicato, sul sito del Commercialista Telematico[1], esposto i vari casi che ammettono il differimento dei termini di 60 gg. dal termine ordinario di 120 gg. (per totali 180 gg. dalla chiusura dell’esercizio precedente) purchè esista una previsione statutaria e avendo riguardo all’oggetto e alla struttura della società.
La novità introdotta dall’art. 106 del D.L. 17.03.2020 n. 18 (più noto come Decreto Cura Italia) non fa altro che allargare a tutte le società, a prescindere dalla presenza nello statuto societario dell’apposita norma, la possibilità di differire a 180 gg., vale a dire entro il 28.06.2020, la convocazione delle assemblee che dovranno deliberare sul bilancio 2019.
Vediamo cosa stabilisce la norma:
Art. 106
In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Assemblee possibili…in videoconferenza
Le difficoltà di spostamento dei membri dei vari organi societari: amministratori, organo di controllo e soci, richiederebbero iniziative alle quali le varie società potrebbero essere solo in teoria già pronte.
Ci riferiamo alla possibilità che le assemblee si svolgano mediante una videoconferenza.
Se è vero, che da tempo le videochat, anche collettive, risultano largamente diffuse, è altrettanto vero che occorre rispettare alcune regole, affinché l’effettuazione di un’assemblea in forma di videoconferenza possa considerarsi valida.
Corre l’obbligo di segnalare che al momento non esiste una regolamentazione normativa di tipo procedurale e che è lasciata alla regolamentazione statutaria o alla prassi notarile, definire le procedure minimali da seguire.
Così è richiesta, per la validità delle sedute, la presenza presso la sede della società, del Presidente e del Segretario; mentre tutti gli altri membri potrebbero essere collegati in videoconferenza.
Le misure di contrasto alla diffusione del virus, invece, non consentirebbero a due persone di stare nello stesso ambiente se non ad almeno ad un metro di distanza, dotati però di tutte le protezioni del caso: mascherina, guanti in lattice e tuta sterile.
Per questa ragione, l’assemblea potrebbe essere considerata valida, con la presenza, presso la sede della società, del solo segretario.
Bisogna ricordare che l’art. 2370 del codice civile per le S.p.A. dispone al comma 4 quanto segue:
Art. 2370. Comma 4 del codice civile:
Diritto d’intervento all’assemblea ed esercizio del voto
Lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l’espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all’assemblea.
Nelle S.r.l., invece, non esiste una norma che disponga, esplicitamente, la possibilità di intervento a mezzo di strumenti di telecomunicazione, infatti, l’art. 2479, comma 3 del codice civile rubricato: Decisione dei soci, in tema di S.r.l. stabilisce che:
l’atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
Quindi, nelle S.r.l. a differenza delle S.p.A. non esiste una norma che equivalentemente ammetta la possibilità di intervento e di voto dei soci mediante videoconferenza, essendo codificata la possibilità di esprimere il proprio voto attraverso la consultazione scritta o sulla base di un consenso espresso per iscritto.
È evidente che la regolamentazione statutaria potrebbe supplire a questa carenza, attraverso un’apposita clausola statutaria.
Ma in difetto di una clausola siffatta, si potrebbe ritenere invalida la decisione presa con l’intervento di alcuni soci, attraverso apposite apparecchiature di telecomunicazione?
Con una interpretazione strettamente letterale si potrebbe concludere negativamente alla domanda, sostenendo che la normativa in materia di S.r.