Con la presentazione della dichiarazione dei redditi 2019, anno d’imposta 2018, per il contribuente si chiude definitivamente il 2018 e si passa alla stampa delle scritture contabili.
Dato che il termine di presentazione della dichiarazione è slittato al 30 novembre 2019, anche il termine per la stampa delle scritture contabili slitta al 29 febbraio 2020 (3 mesi).
Si fa presente però che, per i registri Iva e per gli altri registi contabili, è stata prevista la possibilità di non stampare i registri tenendo solamente con sistemi elettronici qualsiasi registro contabile, purché in caso di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.
Stampa dei registri contabili: disposizioni civilistiche e fiscali
Nel rispetto della disciplina civilistica (art. 2214 c.c.) l’imprenditore commerciale è assoggettato alla stampa facoltativa dei registri contabili quali:
- libro giornale;
- libro inventari;
- scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa.
L’imprenditore deve inoltre conservare, per 10 anni, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
Le disposizioni in oggetto non si applicano ai piccoli imprenditori.
Per quanto riguarda la disciplina fiscale (artt. 14 e 16 D.P.R. 600/73) l’imprenditore deve tenere i seguenti registri:
- il libro giornale e il libro degli inventari;
- i registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (registro fatture emesse; registro dei corrispettivi; registro degli acquisti);
- scritture ausiliarie (ovvero i c.d. “conti di mastro”);
- scritture ausiliarie di magazzino;
- il libro cespiti ammortizzabili;
- altri libri obbligatori per la disciplina del lavoro.
Ai sensi dell’art.18 D.P.R. 600/73 le imprese in contabilità semplificata non devono tenere i registri e le scritture contabili.
Nei registri Iva dovranno quindi essere annotate tutte le operazioni: sia quelle rilevanti ai fini Iva, sia quelle rilevanti solo ai fini delle imposte sui redditi.
Si ricorda tuttavia che possono essere previsti ulteriori libri contabili da leggi speciali per alcuni determinati settori (si pensi, a tal fine, alle banche).
Articolo 2214 Codice civile: Libri obbligatori e altre scritture contabili
L’ imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari .
Deve, altresì, tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Articolo 14 – Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati
Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell’art. 13 devono in ogni caso tenere:
- il libro giornale e il libro degli inventari;
- i registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
- scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito;
- scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali.
I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, il registro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino, di cui ai successivi art. 16 e 17, e i libri sociali obbligatori, di cui ai numeri 1 e seguenti dell’art. 2421 del codice civile.
La stampa dei registri contabili
La stampa dei registri contabili deve essere assolta entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del relativo periodo d’imposta.
Con riferimento al periodo d’imposta 2018 il termine è, dunque, il prossimo 29 febbraio 2020.
Cambiando i termini di invio delle denunce dichiarative è, infatti, stata indirettamente modificata anche la scadenza per procedere alla stampa dei registri contabili.
Con lo slittamento al 30 novembre del termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali risulta slittato al 29 febbraio (3 mesi) il termine per la stampa.
La possibilità di tenuta della contabilità con sistemi meccanografici o informatici, che rappresenta la modalità a oggi maggiormente diffusa, è collegata con la necessità di stampa delle stesse sugli appositi registri contabili.
La tenuta della contabilità in modalità meccanografica/informatica può essere scomposta in due fasi:
- memorizzazione delle singole operazioni (input), da effettuarsi entro 60 giorni;
- stampa delle operazioni sui registri, da effettuarsi entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione fiscale, comunque in sede di verifica, contestualmente alla richiesta dei verificatori.
Mancata stampa dei registri contabili
Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in vigore dal 30.6.2019) recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.6.2019 n. 58 (S.O. n. 26 G.U. 29.6.2019 n.