Revisori legali mancato assolvimento dell’obbligo formativo: ecco come evitare sanzioni

Il MEF informa che si intende assegnare agli iscritti al registro non in regola con gli obblighi formativi, anche per uno soltanto degli anni 2017, 2018 o 2019, un termine entro il quale regolarizzare – esclusivamente utilizzando la piattaforma MEF dedicata – il debito pregresso al 31 dicembre 2019.

mancato assolvimento obbligo formativoObbligo formativo per tutti i revisori

Tutti gli iscritti al registro sono assoggettati all’obbligo formativo in ragione dell’iscrizione, senza che rilevi la titolarità di incarichi, l’età anagrafica o di iscrizione o qualsiasi condizione dell’iscritto.

L’obbligo è generalizzato e, a titolo di esempio, ne è assoggettato anche l’iscritto che non ha mai accettato né svolto incarichi di revisione legale dei conti.

E’ del tutto indifferente la collocazione nelle sezioni A o B del registro (antecedentemente al decreto legislativo n. 135/2016, denominate rispettivamente degli attivi e degli inattivi).

Non sono, infatti, in alcun caso previsti né deroghe, né esenzioni, né esoneri.

 

Mancato assolvimento dell’obbligo formativo: ecco come evitare sanzioni

Gli interessati riceveranno una comunicazione individuale tramite l’indirizzo PEC comunicato nell’area riservata del portale della revisione legale, al fine di regolarizzare il triennio 2017/2019 ed evitare, quindi, l’applicazione di sanzioni.

 

Sanzioni e differimento dell’obbligo formativo relativo al 2017 al 31 dicembre 2018

Se ne è parlato nella circolare n. 3 del 20 febbraio 2020 emessa dal MEF, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo viene sanzionato (artt. 24 e 25 del decreto legislativo n. 39 del 2010).

Salvo diverse future indicazioni, il Ministero procede alla ricognizione dell’assolvimento dell’obbligo da parte dei singoli iscritti a decorrere dal termine per la trasmissione dei crediti relativi all’ultimo anno di ciascun triennio.

Riguardo al differimento dell’obbligo formativo relativo al 2017 al 31 dicembre 2018, disposto con circolare del 19 ottobre 2017, n. 28, il MEF considera rispettati, ai fini pratici, gli obblighi formativi per le suddette annualità ove l’iscritto al registro abbia maturato complessivamente, alla data del 31/12/2018, quaranta crediti formativi di cui almeno venti caratterizzanti.

 

Sanatoria

In via eccezionale, poiché non è stato ancora adottato il regolamento sanzionatorio, il Dipartimento in questione informa che si intende assegnare agli iscritti al registro non in regola con gli obblighi formativi, anche per uno soltanto degli anni 2017, 2018 o 2019, un termine entro il quale regolarizzare – esclusivamente utilizzando la piattaforma MEF dedicata – il debito pregresso al 31 dicembre 2019.

Al riguardo, gli interessati riceveranno una comunicazione individuale tramite l’indirizzo PEC comunicato nell’area riservata del portale della revisione legale.

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Giovedì 27 febbraio 2020

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano pubblicato ogni giorno (feriale) su CommercialistaTelematico