E’ legittimo l’accertamento induttivo basato sul rinvenimento di contabilità parallela, in quanto la contabilità in nero, costituita da appunti personali e da informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario
Contabilità parallela e accertamento induttivo: fatti di causa
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, riformando la sentenza di primo grado, in tema di contabilità parallela e accertamento induttivo, ha dichiarato legittimi gli avvisi di accertamento relativi Iva, Irpef, Irap e relative ritenute alla fonte per l’anno di imposta 2003, impugnati dal contribuente.
Ha rilevato il giudice di appello che:
“l’accertamento induttivo era legittimamente basato sul contenuto di una contabilità parallela rinvenuta in un’agenda acquisita presso la sede dell’attività; da tanto discendeva che era onere del contribuente dimostrare che le indicazioni contenute nel citato documento non avevano alcun rapporto con l’attività esercitata.
Il contribuente, nel caso di specie, si era invece limitato a dichiarare che i dati riportati sulla stessa non erano relativi alla sua attività, ma non ne aveva mai disconosciuto l’appartenenza, né aveva fornito alcuna prova per attestare che i dati indicati nell’agenda si riferissero a qualcosa di diverso dall’attività imprenditoriale verificata”.
Per la Cassazione, come da ordinanza n. 28695 del 7 novembre 2019, il contribuente ricorre lamentando l’illegittimità della sentenza, in quanto affetta da un doppio vizio di motivaz