In caso di condanna (o patteggiamento della pena) per un delitto in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca per equivalente, cioè di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
Confisca allargata: premessa
La novità maggiormente rilevante nella tornata di finanza pubblica per il 2020 – ossia il coacervo di disposizioni contenute tra la Legge n. 157/2019, di conversione del D. L. n. 124, e la Legge n. 160/2019 – è certamente rappresentata dall’avvento della cosiddetta confisca allargata nell’alveo del sistema penale tributario di cui al D. Lgs. n. 74/2000.
Per la precisione, nel citato decreto legislativo è stato introdotto il nuovo articolo 12-ter, rubricato “Casi particolari di confisca”, con la previsione dell’applicazione dell’articolo 240-bis del Codice penale nel contesto della commissione di taluni reati tributari e al ricorrere di determinate circostanze.
Art. 240-bis Codice penale
(Confisca in casi particolari)
Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325,416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.
In ogni cas