L’Agenzia delle Entrate procede d’ufficio, in modalità centralizzata, alla chiusura delle partite IVA di coloro che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali.
Approfondiamo quindi gli effetti pratici della chiusura della partita IVA inattiva…
L’Agenzia Entrate, con il provvedimento del 3 dicembre 2019 ha definito i criteri e le modalità di applicazione della nuova disposizione normativa in merito alla chiusura delle partite IVA inattive e le forme di comunicazione preventiva al contribuente.
L’operazione riguarda coloro che non hanno esercitato, nei tre anni precedenti, attività di impresa, artistiche o professionali e non hanno presentato dichiarazione di cessazione attività
Cessazione attività
Come disposto dall’art. 35 Dpr 633/72, la dichiarazione di cessazione attività va effettuata entro 30 giorni dalla “chiusura dell’attività” (art. 35 c. 3 Dpr 633/72) utilizzando gli stessi modelli adottati in sede di apertura e cioè:
- AA7 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche);
- AA9 (per imprese individuali e lavoratori autonomi).
Al di fuori dell’ipotesi di operazioni aziendali straordinarie, non è sempre agevole individuare la data di cessazione dell’attività (dalla quale decorrono i 30gg per la comunicazione).
Numerosi sono i casi in cui il contribuente ritarda la comunicazione, indicando nel modello di cessazione una data fittizia.
La data di cessazione va ricondotta alla data oltre la quale non è stata posta in essere alcuna operazione “attiva” da assoggettare ad Iva ivi incluse le ipotesi di autoconsumo di beni dell’azienda o del professionista.
Pertanto, in presenza di obbligo di emettere fattura “in campo Iva” (imponibile, non imponibile o esente), non è ammesso cessare la partita Iva.
Con riferimento alle diverse ipotesi in concreto, occorre distinguere tra imprese individuali e società. Per le società la data coincide con la data di ultimazione delle operazioni di liquidazione (formale o meno).
Per gli esercenti arti e professioni la data corrisponde a quella di effettiva cessazione dell’attività, intesa come la data oltre la quale non sono più state effettuate prestazioni da fatturare.
Non è possibile presentare la dichiarazione di cessazione della Partita Iva fi