Il registratore automatico deve essere in grado di emettere il documento commerciale, ma può anche consentire la correzione di operazioni effettuate prima dell’emissione del documento. In seguito avrà valore il solo documento commerciale emesso per annullo o per reso di merce.
Il registratore automatico deve essere in grado di emettere il documento commerciale con le caratteristiche definite nel D.M. 7.12.2016, in virtù di quanto previsto dal D.lgs. 5.08.2015, n. 127.
Lo strumento informatico può anche disporre di funzioni per la correzione di operazioni effettuate prima dell’emissione del documento; successivamente, deve essere utilizzato solo il documento commerciale emesso per annullo o per reso di merce.
L’Agenzia delle entrate ha illustrato ([1]) le procedure da seguire ai fini IVA con i nuovi corrispettivi telematici ed il documento commerciale.
L’emissione del documento commerciale
Coloro che effettuano le operazioni di cui all’art. 22, D.P.R. 26.10.1972, 633, tenuti alla certificazione dei corrispettivi, e che non sono esonerati dalla medesima per effetto di disposizioni di legge, regolamentari o di decreti ministeriali, e che hanno esercitato l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, ovvero ne sono obbligati, documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale, salvo che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata.
Il documento è emesso mediante gli strumenti tecnologici che certificano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.
Ci si può avvalere di registratori telematici, di server telematici, ovvero di una procedura web ed altri strumenti definiti dall’Agenzia delle entrate.
Il formato del documento va stampato su supporto cartaceo, anche se previo accordo con il destinatario il docume