Reddito da regime forfettario: effetti su detrazioni e deduzioni di imposta

La legge di Bilancio del 2020 non si è limitata e reintrodurre due vecchie cause ostative, che renderanno più difficile, con decorrenza dall’anno 2020, l’accesso al regime forfetario.
Sono state previste alcune ulteriori novità che potrebbero rendere più gravoso il prelievo tributario anche per i contribuenti che si troveranno nelle condizioni di poter continuare a fruire di tale regime, ovvero di accedevi per la prima volta.

Reddito da regime forfettario: effetti su detrazioni e deduzioni di impostaDetrazioni per carichi di famiglia e reddito da regime forfettario

 

Reddito da regime forfettario: il legislatore ha sostituito integralmente l’art. 1, comma 75 della legge n. 190/2014, avente ad oggetto la rilevanza del reddito ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia.

La modifica normativa determinerà, in molti casi, sia pure indirettamente e come già ricordato, un incremento del livello di imposizione in conseguenza della diminuzione degli oneri detraibili.

La disposizione precedentemente in vigore prevedeva che, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 TUIR si tenesse conto anche del reddito determinato con l’applicazione del regime forfettario in rassegna.

Tale reddito assumeva rilevanza anche ai fini della determinazione delle detrazioni relative alle spese di produzione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

 

Casi particolari: coniuge in regime forfettario

 

Ad esempio, se il coniuge si avvaleva del regime forfettario in rassegna, conseguendo un reddito determinato con l’applicazione dello specifico coefficiente di redditività, pari a 18.500 euro, non poteva essere considerato fiscalmente a carico.

Ciò anche se il reddito, assoggettato al prelievo sostitutivo, non concorreva alla determinazione del reddito complessivo secondo i criteri indicati dall’art. 8 del TUIR.

Ora, invece, la novella ha un ambito applicativo ben più ampio. Il reddito determinato con l’applicazione del redime forfettario assume rilevanza in tutti i casi in cui “le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, …”

 

Cosa cambia in presenza di altri redditi

 

Ad esempio, l’articolo 16, comma 1, del TUIR prevede, per i soggetti che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale, una detrazione stabilita in misura forfettaria, rapportata al numero di giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a euro 300 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; euro 150 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71, ma non a euro 30.987,41.

Pertanto, se il contribuente possiede ulteriori redditi oggetto di dichiarazione, sottoposti a tassazione progressiva, con la possibilità, quindi, di far valere le detrazioni per oneri, ai fini della determinazione dell’ammontare della predetta detrazione relativa alle spese sostenute per canoni di locazione, si deve tenere conto anche del reddito determinato con l’applicazione del regime forfettario.  

Ad esempio se il reddito forfettario ammonta a 16.200 euro, la predetta detrazione potrà essere fatta valere nella misura di 150 e non di 300 euro.

Viceversa la disposizione non produrrà alcun effetto negativo qualora il contribuente che applica il forfait, non sia in possesso di ulteriori redditi in modo da far valere le detrazioni relative ai predetti oneri.

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Conclusioni

 

Le detrazioni non potranno essere fatte valere neppure nell’ipotesi in cui il contribuente, oltre al reddito determinato forfettariamente, sia in possesso di altri redditi, ma sottoposti ad ulteriori forme di prelievo sostitutivo.

La circostanza si verifica, ad esempio, se il contribuente ha percepito canoni conseguenti alla locazione di un immobile di tipo abitativo soggetti al regime della cedolare secca.

Anche in tale ipotesi la nuova disposizione non è destinata a produrre effetti stante l’impossibilità di far valere le detrazioni per oneri previste dall’art. 15 del TUIR.

 

A cura di Nicola Forte

Giovedì 9 gennaio 2020