Secondo quanto previsto dall’articolo 72 bis DPR 29.9.1973, n. 602, Agenzia delle Entrate Riscossione ha la possibilità di impartire direttamente al terzo (cliente del debitore, ovvero un Istituto di Credito) l’ordine di pagare il credito al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede.
Il processo di pignoramento esattoriale del conto corrente non segue, pertanto, le regole ordinarie disposte dall’articolo 543 del codice di procedura civile.
Ci si chiede quali azioni possa intraprendere il contribuente soggetto al pignoramento di crediti erariali, per opporsi all’esproprio forzato delle disponibilità depositate presso l’Istituto di Credito e la giurisdizione competente ([1]).
Pignoramento di crediti erariali verso terzi: normativa civilistica
Le forme del pignoramento
Secondo quanto previsto dall’art. 543 del Codice di procedura civile il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e segg.
L’atto deve contenere, oltre all’ingiunzione al debitore di cui all’articolo 492:
- l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
- l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice;
- la dichiarazione di residenza o l’elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente, nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
- la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’ar