Il mancato invio alla parte ricorrente, ritualmente costituita in giudizio, dell’avviso di fissazione dell’udienza determina la nullità della sentenza pronunciata. Esame di un caso di studio.
Nel contenzioso tributario la comunicazione della data di udienza adempie ad una funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio tra le parti processuali, riconosciuti dalla Costituzione (Cass. n. 25098/2019).
Trattazione della controversia: normativa
Nel rito tributario, l’obbligo di comunicazione dell’ avviso di trattazione è disciplinato dall’art. 31 del Dlgs n. 546/1992, il quale stabilisce che la segreteria della Commissione tributaria deve dare comunicazione alle parti, ritualmente costituite, della data fissata per la trattazione della controversia almeno trenta giorni liberi prima della data stabilita.
Tale norma – prevista per il giudizio di primo grado e applicabile anche al giudizio di appello ai sensi dell’art. 61 del medesimo decreto -, è stata modificata dall’art. 2, comma 2, del DL n. 59/2018, conv. dalla legge n. 101/2018, che ha ridotto il predetto termine a dieci giorni liberi nei casi previsti dall’art. 2, comma 2, del D.L. n. 59/2018, conv. dalla legge n. 101/2018 (ad esempio, sospensione fondata su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero).
La segreteria della Commissione tributaria deve dare comunicazione alle sole parti ritualmente costituite in giudizio della data fissata per la trattazione della controversia, che di