Incentivi fiscali: credito d'imposta acquisti beni strumentali nuovi nel 2020

La legge di Bilancio 2020 ha rinnovato la precedente disciplina del super/iperammortamento, modificandola in favore di un nuovo credito d’imposta, spettante per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi.

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Presupposti e modalità di utilizzo del credito d’imposta acquisti beni strumentali

La legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197, della legge 160/2019) ha rinnovato la precedente disciplina del super/iperammortamento, modificandola in favore di un nuovo credito d’imposta, spettante per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi.

Il credito d’imposta viene riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello «Industria 4.0».

 

I beneficiari

Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito è riconosciuto alle condizioni e nelle misure stabilite in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili indicate nei commi 188, 189 e 190, illustrate a seguire.

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, Il tutto al netto solo dei particolari casi di esclusione espressamente previsti dal comma 186.

Importante e innovativa – rispetto alla disciplina del super/iperammortamento – la condizione che la fruizione del nuovo beneficio è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Beni agevolabili e non

Per quanto riguarda i beni materiali, sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi, a eccezione di:
– autoveicoli indicati all’articolo 164, comma 1, del Tuir;
– beni per i quali il Dm 31 dicembre 1988, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
– dei fabbricati e delle costruzioni;
– beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 208/2015;
– dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Per quanto riguarda invece i beni immateriali, sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali immateriali nuovi di cui all’allegato B alla legge 232/2016 (ex iperammortamento beni immateriali).

Di fatto, quindi, i beni per i quali è possibile fruire del credito d’imposta sono i medesimi che fino allo scorso anno potevano fruire del super/iperammortamento.

 

Ammontare del credito d’imposta beni materiali: ex superammortamento (comma 188)

Per gli investimenti in beni materiali, diversi da quelli indicati nei commi 189 e 190, il credito d’imposta è riconosciuto:
– nella misura del 6% del costo, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir;
– nel limite massimo di 2 milioni di euro;
– in 5 quote annuali.

L’agevolazione spetta anche ai professionisti.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal concedente (locatore).

Ammontare del credito d’imposta beni materiali «Industria 4.0»: ex iperammortamento (comma 189)

Per gli investimenti in beni materiali di cui al piano «Industria 4.0», aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto:
– nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
– in 5 quote annuali.

Anche in questo caso per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal concedente (locatore).

Ammontare del credito d’imposta beni immateriali «Industria 4.0»: ex iperammortamento (comma 190)

Per gli investimenti in beni immateriali, di cui al piano Industria 4.0, aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto:
– nella misura del 15% del costo;
– nel limite massimo di 700 mila euro;
– in 3 quote annuali.

Nuovo bonus fruibile solo con F24 in compensazione

Il nuovo bonus sarà fruibile solo in compensazione con il modello F24 (in tre o cinque quote costanti annuali).

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano pubblicato oggi su CommercialistaTelematico