L'attuazione della Legge di Bilancio in pillole

I provvedimenti di tipo fiscale da emanarsi in attuazione delle norme di cui alla Legge di Bilancio 2020: un utile riassunto delle principali disposizioni.

attuazione della Legge di Bilancio in pilloleLe norme di attuazione della Legge di Bilancio 2020

 

Di seguito i provvedimenti di tipo fiscale da emanarsi in attuazione della Legge di Bilancio 2020.

Si evidenziano, inoltre, in via descrittiva, per la particolare rilevanza sistematica o di gettito, le seguenti principali disposizioni:

 

Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti (cuneo fiscale) – Art.1, comma 7

 

L’attuazione della riduzione del carico fiscale viene demandata a futuri appositi interventi normativi.

Si evidenzia che il Fondo prevede una dotazione di 3 miliardi di euro per l’anno 2020 e di 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021.

 

Bonus facciate – art. 1, commi da 219 a 224

 

Viene prevista la detrazione dall’IRPEF del 90 per cento delle spese relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici.

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

 

Misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici – art. 1, commi 288, 289 e 290

 

Il comma 290 stanzia 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022 per l’attribuzione di rimborsi in denaro a favore di soggetti che fanno uso di strumenti di pagamento elettronici. L’importo può essere elevato in considerazione dell’emersione di base imponibile a seguito dell’applicazione della misura premiale, come rilevata dalla Commissione chiamata a predisporre la “Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva”.

Il comma 288 prevede che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano abitualmente – al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione – acquisti con strumenti di pagamento elettronici, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dalle disposizioni attuative previste con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro il 30 aprile 2020.

Tale decreto deve dettare le disposizioni di attuazione, in particolare:

  • stabilendo le forme di adesione volontaria e le modalità di attribuzione del premio, tenendo conto del volume e della frequenza degli acquisti;
     
  • individuando gli strumenti di pagamento elettronici destinatari della misura e le attività rilevanti ai fini dell’attribuzione del premio.

 

Campione d’Italia – art. 1, commi da 559 a 580

 

Si introduce un complesso di misure fiscali relative al comune di Campione d’Italia.

In particolare, si disciplina una nuova imposta locale sul consumo (ILCCI), sulle forniture di beni, prestazioni di servizi e importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale, con aliquote IVA allineate a quelle svizzere, stabilendosi che con norma di rango secondario siano stabilite le franchigie applicabili alle importazioni dall’UE soggette a imposta e i casi di esonero dall’obbligo dichiarativo.

Si dispone di non applicare ai residenti le restrizioni in tema di franchigie doganali, IVA e accise ordinariamente previste per i residenti nelle zone di frontiera, affidando a norme di rango secondario la determinazione di tali soglie per i residenti a Campione d’Italia, in coerenza con la normativa vigente in materia di franchigie doganali UE.

Viene poi chiarito che Campione d’Italia e le acque territoriali del lago di Lugano sono incluse nell’ambito di applicazione della disciplina sulle accise e nel territorio doganale.

Sono inoltre previste agevolazioni IRPEF, IRES e IRAP per i soggetti residenti a Campione d’Italia, nella misura della riduzione a metà delle imposte per cinque anni e si prevede un credito d’imposta per i nuovi investimenti iniziali nel territorio di Campione d’Italia, fino al 2024.

Infine, il regime agevolato IRES per Campione d’Italia è esteso anche a società ed enti non residenti che hanno sede nel medesimo Comune.

 

Plastic Tax – art. 1, commi da 634 a 658

 

Viene prevista l’istituzione di un’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI), che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali.

Le disposizioni riconoscono altresì un credito di imposta nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili. Quanto alle misure attuative si prevede l’emanazione di tre distinti Provvedimenti:

  1. il comma 651 demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare, entro il mese di maggio 2020, la definizione delle modalità di attuazione della disposizione, con particolare riguardo a:
     

    • identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l’utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell’Unione europea;
       
    • contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 641;
       
    • modalità per il versamento dell’imposta, per la tenuta della contabilità relativa all’imposta a carico dei soggetti obbligati, per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità;
       
    • individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell’imposta, degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI;
       
    • modalità di rimborso dell’imposta;
       
    • svolgimento delle attività di accertamento, verifica e controllo dell’imposta da parte dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché da parte della Guardia di Finanza;
       
    • modalità per la notifica degli avvisi di pagamento.
       
  2. con provvedimento interdirettoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle Entrate devono invece essere stabilite le modalità per l’eventuale scambio di informazioni tra l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Agenzia delle Entrate;
     
  3. con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 60 gg dalla entrata in vigore della legge, devono essere infine individuate le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta e alle modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute e della corrispondenza delle stesse all’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

 

Cartine – art. 1, comma 660

 

Si introduce una nuova imposta di consumo gravante sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo, ovvero filtri e cartine, nella misura di 0,0036 euro il pezzo. A tale scopo è inserito nel Testo Unico Accise (D.Lgs. n. 504 del 1995) un nuovo articolo 62-quinquies.

Tale imposta di consumo, a differenza delle accise, non è armonizzata a livello UE.

L’imposta è dovuta dal produttore o fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero all’atto della cessione dei prodotti alle predette rivendite, con le modalità previste per l’accertamento, la liquidazione e il pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati (articolo 39-decies del TUA).

Si affida poi ad una determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la disciplina della modalità di presentazione e dei contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti soggetti a imposta nelle tabelle di commercializzazione previste per ciascuna delle categorie di prodotto; e degli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta.

 

Sugar Tax – art. 1, commi da 661 a 676

 

Viene prevista l’istituzione di un’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate, nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

Il contenuto complessivo di edulcoranti che rendono una bevanda assoggettabile all’imposta è determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza.

Quanto alle misure attuative si prevede l’emanazione di due distinti Provvedimenti:

  1. con decreto interdirettoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze e del Ministero della salute, da emanare entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge, deve essere stabilito il potere edulcorante, per ciascun edulcorante, in relazione al rapporto tra la concentrazione di una soluzione di saccarosio e quella della soluzione dell’edulcorante, aventi la stessa intensità di sapore;
  2. con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, entro il mese di agosto 2020, devono inoltre essere stabilite le modalità di attuazione dell’imposta con particolare riguardo a:
     

    • contenuto della dichiarazione;
       
    • modalità per il versamento dell’imposta;
       
    • adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati;
       
    • modalità per la trasmissione, anche per via telematica, dei dati di contabilità;
       
    • modalità per la notifica degli avvisi di pagamento;
       
    • svolgimento delle attività di accertamento, di verifica e di controllo dell’imposta.

 

Con il medesimo decreto possono essere stabilite disposizioni specifiche in materia di documentazione di accompagnamento dei prodotti sottoposti all’imposta ed in materia di installazione di strumenti di misura dei quantitativi di bevande edulcorate prodotti o condizionati.


Web tax
1, comma 678

 

Si modifica l’imposta sui servizi digitali introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 e ne consente l’applicazione dal 1° gennaio 2020, svincolandone l’operatività dalla normativa secondaria.

Le disposizioni chiariscono le modalità applicative dell’imposta, pari al 3 per cento, con riferimento ai corrispettivi colpiti, alle dichiarazioni, alla periodicità del prelievo; individuano le ipotesi di esclusione dall’imposta; obbligano i soggetti passivi non residenti alla nomina di un rappresentante fiscale; con una norma di chiusura, prevedono che la disciplina dell’imposta sui servizi digitali venga abrogata non appena entrino in vigore disposizioni derivanti da accordi internazionali in materia di tassazione dell’economia digitale.

Anche se si consente l’applicazione dell’imposta indipendentemente dall’emanazione della relativa normazione secondaria di attuazione, purtuttavia si rende opportuna l’emanazione di una circolare esplicativa.

 

Archivio rapporti finanziari – art. 1, comma 683

 

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, devono essere definiti i diritti da limitare e delle modalità di esercizio degli stessi e delle connesse misure di garanzia, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e considerati i principi di necessità e di proporzionalità.

 

Tabella riassuntiva di alcune delle principali norme di attuazione della Legge di Bilancio 2020

 

Nr.

Tematica

Provvedimento

1

Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti

Articolo 1 – comma 7

Riduzione carico fiscale sulle persone fisiche.

Attuazione interventi.

Dotazione 3 miliardi di euro per l’anno 2020, 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021.

L’attuazione della riduzione del carico fiscale viene demandata a futuri appositi interventi normativi.

2

Regime fiscale liquidazione anticipata NASpI per sottoscrizione capitale cooperative.

Articolo 1 – comma 12

Prevede la non imponibilità della liquidazione anticipata della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) volta alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

3

Finanziamenti connessi alla realizzazione di infrastrutture per eventi sportivi.

Articolo 1 – comma 20

Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare d’intesa con i Presidenti delle regioni Lazio, Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4

Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali.

Articolo 1 – comma 24

Dispone l’istituzione di un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.

Dotazione complessiva di circa 20,8 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza.

5

Contributi ai Comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana.

Articolo 1 – comma 43

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

6

Fondo per investimenti a favore dei comuni con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

Articolo 1 – comma 46

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

7

Fondo per cofinanziare interventi di promozione e potenziamento dei percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica.

Articolo 1 – comma 49

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare,

8

Credito d’imposta per sistemi di monitoraggio strutturale degli immobili.

Articolo 1 – comma 118

Riconosce un credito d’imposta, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per le spese documentate relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, con l’obiettivo di aumentare il livello di sicurezza degli immobili, demandando la definizione della relativa disciplina a una disposizione di rango secondario.

Limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

9

Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti aerei da e per la Regione Siciliana.

Articolo 1 – comma 126

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

10

Fondo IPCEI.

Articolo 1 – comma 232

Si estende l’ambito di operatività del Fondo per i contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell’Importante Progetto di Interesse Comune Europeo sulla microelettronica, contestualmente rifinanziandolo di 10 milioni di euro nel 2020 e di 90 milioni nel 2021.

Sono definiti i criteri generali per l’intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

11

Misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici.

Articolo 1 – comma 289

Sono stabilite le condizioni e le modalità attuative, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l’attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e sono individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell’attribuzione del rimborso.

Il comma 290 stanzia 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022 per l’attribuzione di rimborsi in denaro a favore di soggetti che fanno uso di strumenti di pagamento elettronici.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

12

Fondo infrastrutture sociali.

Articolo 1 – comma 312

Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

13

Fondo assegno universale e servizi alla famiglia.

Articolo 1 – comma 341

Si istituisce il “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia” con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per il 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali.

14

Bonus asili nido.

Articolo 1 – comma 343

L’intervento legislativo è attuato apportando modifiche alla legge di bilancio 2017 istitutiva del beneficio.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

15

Obbligo di esposizione del numero telefonico nazionale anti violenza e anti stalking.

Articolo 1 – comma 349

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, ove nominato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

16

Bonus cultura diciottenni – 18app.

Articolo 1 – comma 358

Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

17

Recupero di beni di interesse storico e riqualificazione aree industriali dismesse.

Articolo 1 – comma 384

Dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

18

Fondo per l’erogazione di un contributo per l’acquisto di sostituti del latte materno.

Articolo 1 – comma 457

Dotazione di 2 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni a decorrere dal 2021.

Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

19

Commissione per lavori gravosi.

Articolo 1 – comma 474

E’ istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all’età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall’esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare.

 

20

Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo ed internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali.

Articolo 1 – comma 475

E’ istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

21

Sostegno al reddito lavoratori settore pesca.

Articolo 1 – comma 515

Nel dettaglio, il comma 515 riconosce, per il 2020, ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima (compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca), l’indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a 30 euro, dovuta nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso del 2020, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il 2021.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

22

Sviluppo dell’innovazione in agricoltura.

Articolo 1 – comma 520

Concede alle imprese agricole, al fine di favorire l’efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l’adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l’utilizzo delle tecnologie innovative, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell’agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare.

 

23

Debiti enti locali.

Articolo 1 – comma 557

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

24

Campione d’Italia.

Presupposti di territorialità dell’imposta.

Articolo 1 – comma 562

Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

25

Campione d’Italia.

Articolo 1 – comma 566

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare.

26

Platic Tax – Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile.

Articolo 1 – comma 658

Si istituisce di un’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali; la disposizione riconosce altresì un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili (art. 1. commi 634-658).

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

 

27

Sugar Tax.

Articolo 1 – comma 667

Istituisce e disciplina l’applicazione di un’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

Con decreto interdirettoriale del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute, da emanare.

28

Sugar Tax.

Articolo 1 – comma 675

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare.

 

29

Archivio rapporti finanziari.

Articolo 1 – comma 683

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia delle entrate.

30

Applicazione dell’imposta e versamenti.

Articolo 1 – comma 765

Disciplina l’applicazione del tributo relativamente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, regolando ipotesi particolari.

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

31

Applicazione dell’imposta e versamenti.

Articolo 1 – comma 766

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita la Conferenza Stato/città ed autonomie locali.

32

Applicazione dell’imposta e versamenti.

Articolo 1 – comma 769

L’obbligo dichiarativo, ai sensi del comma 769, è assolto dai soggetti passivi dell’imposta, ad eccezione degli enti non commerciali del terzo settore, mediante presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo o, in alternativa, della trasmissione in via telematica della stessa secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI),

33

Accertamento esecutivo degli enti locali.

Articolo 1 – comma 792

Introduce per le entrate enti locali l’istituto dell’accertamento esecutivo, in analogia a quanto disposto per le entrate erariali dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha introdotto un unico atto di accertamento avente in sé tutti gli elementi per costituire titolo idoneo all’esecuzione forzata.

L’accertamento esecutivo degli enti locali è destinato a operare a partire dal 1° gennaio 2020, tale decorrenza opera con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data, in base alle norme che regolano ciascuna entrata.

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

34

Albo dei concessionari; degli strumenti di pubblicità e controllo della riscossione locale.

Articolo 1 – comma 805

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

35

Fondo minori stranieri non accompagnati.

Articolo 1 – comma 883

Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

 

A cura Fabrizio Stella e Giovambattista Palumbo

Martedì 20 gennaio 2020