L’accertamento induttivo basato sulla presenza di lavoratori in nero è valido? Ecco quanto stabilito dalla Cassazione con una interessante ordinanza.
Accertamento induttivo lavoratori in nero
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.30792 del 26 novembre 2019, torna ad affrontare una questione particolarmente interessante: l’accertamento induttivo basato sulla presenza di lavoratori in nero.
Il fatto: presunzione di ricavi non dichiarati basata sulla presenza di lavoratori in nero
La Commissione Tributaria Regionale della Campania, decidendo sulla controversia promossa da una s.r.l. avverso l’avviso di accertamento, relativo a IRES, IVA e IRAP dell’anno di imposta 2005, rigettava l’appello proposto dalla contribuente avverso la decisione di primo grado anch’essa sfavorevole; in particolare, il Giudice di appello rilevava la legittimità dell’operato dell’Amministrazione finanziaria che aveva proceduto ad accertamento ex art.39, comma 1, lett.d. d.P.R. n.n.600/73, desumendo l’esistenza di maggiori ricavi non dichiarati dalla presenza di lavoratori in nero; aggiungeva la C.T.R. che, per la giurisprudenza di legittimità, la congruità del reddito dichiarato agli studi di settore, come opposta dalla contribuente, non costituiva una valida prova contraria, essendo riservata all’Amministrazione finanziaria la scelta del metodo di accertamento e, quindi, ben potendo la stessa rinunciare ad avvalersi dei parametri determinati in base agli studi di settore, nel caso in cui le irregolarità riscontrate nella contabilità non impedivano di ricostruire gli elementi positivi e negativi di reddito.
Avverso la sentenza la società ha proposto ricorso affidato a tre mo