Lo studio associato, composto da diversi professionisti, non è tenuto a effettuare il versamento di contributi INAIL per la tutela antinfortunistica.
E’ quanto specificato recentemente dalla Corte di Cassazione che, nella sua valutazione, tiene conto del ruolo dell’attività manuale o intellettuale di vigilanza sul lavoro altrui in regime di subordinazione.
Lo Studio associato ha l’obbligo di iscrizione all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro?
Il D.P.R. n. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) prevede l’obbligo di iscrizione all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per specifiche categorie di lavoratori.
L’art. 4, primo comma, n. 7), prevede espressamente che devono essere compresi nell’assicurazione anche i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino:
- opera manuale;
- opera non manuale, anche senza partecipare materialmente al lavoro, ma sovraintendendo al lavoro di altri.
Il dubbio sorge però in relazione all’impostazione dello studio associato, e in particolare, se i professionisti che ne fanno parte hanno anche l’obbligo