Organo di controllo nelle SRL: basta il sindaco unico

Si avvicina il 16 dicembre 2019, data entro la quale si devono nominare gli organi di controllo nelle SRL ed eventualmente adeguare lo statuto

Si avvicina il 16 dicembre 2019, data entro la quale si deve nominare l’organo di controllo nelle SRL ed eventualmente adeguare lo statuto societario rispetto alla nuova previsione normativa ai sensi dell’art. 379, comma 3, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Lo statuto potrà prevedere la nomina del sindaco unico ovvero del collegio sindacale su base volontaria definendone i compiti, cosiddetto “controllo facoltativo”.

La nota di Unioncamere

Dal canto suo, Unioncamere, con una nota, ha fatto sapere che non verranno immediatamente inviate le segnalazioni del conservatore del registro delle imprese agli uffici del Tribunale, ma sarà spedita alle società obbligate una comunicazione preventiva “per sensibilizzarle sulla necessità di adeguarsi alla nuova disciplina contenuta nell’articolo 2477 c.c.”.
Inoltre, nei prossimi giorni InfoCamere trasmetterà a ciascuna Camera di commercio l’elenco delle società del proprio territorio ricadenti nell’ambito di applicazione.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle SRL

Il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, pubblicato in G.U. n. 38, del 14 febbraio 2019, Supplemento Ordinario n. 6, opera una riforma organica della materia dell’insolvenza e delle procedure concorsuali.

Tra i fini perseguiti dal decreto si annovera l’esigenza di favorire l’emersione e la gestione tempestiva della crisi, in attuazione di uno specifico principio di legge delega. Da qui deriva, dunque, fra le altre innovazioni, la modifica all’art. 2477 del codice civile con l’ampliamento delle ipotesi in cui, nelle società a responsabilità limitata, è obbligatoria la nomina degli organi di controllo interni e dei revisori, sui quali l’art. 14 dello stesso D.Lgs. fa ricadere l’obbligo di segnalare tempestivamente l’esistenza di fondati indizi della crisi.

I paletti da rispettare

La vigente formulazione dell’art. 2477 Codie civile prevede quanto segue:

“L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.”

 

Cessazione dell’obbligo

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore, di cui alla lettera c) del secondo comma, cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

 

La nomina

L’assemblea che approva il bilancio, in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma, deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo”.

Il termine per la nomina degli organi di controllo

Il termine entro il quale la S.r.l. deve nominare gli organi di controllo, ovvero il revisore, ed eventualmente adeguare l’atto costitutivo e lo statuto rispetto alla nuova previsione normativa è individuato dall’art. 379, comma 3, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, e scadrà il 16 dicembre 2019.

Le possibili scelte per la nomina dell’organo di controllo nelle SRL

Il controllo obbligatorio può essere attuato mediante l’implementazione di una delle seguenti alternative:
a) nomina del sindaco unico ovvero del collegio sindacale svolgente il controllo della gestione e la revisione contabile (artt. 2409 bis, comma 2, e 2477, comma 5, c.c.). In tale eventualità tutti i componenti dovranno essere revisori legali;
b) nomina del sindaco unico ovvero del collegio sindacale con incarico di controllo di gestione, con contestuale nomina di un revisore che abbia il compito della revisione contabile;
c) nomina del solo revisore, anche con il compito del controllo contabile.

 

Nomine facoltative

Lo statuto potrà altresì prevedere, non ricorrendo l’obbligo di legge, la nomina del sindaco unico ovvero del collegio sindacale su base volontaria definendone i compiti, c.d. “controllo facoltativo” (Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. I.D.14).

 

Le finalità del legislatore sono quelle di preservare la continuità aziendale

In ragione della obbligatorietà dei controlli societari, così come sancita dalla superiore novella, gli organi di controllo saranno tenuti ad applicare tutti gli strumenti nelle loro mani al fine di preservare la continuità aziendale attraverso il monitoraggio costante degli indicatori economico-finanziari e di quelli gestionali.
(Fondazione del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, Parere n. 3 del 9 dicembre 2019)

 

10 dicembre 2019

 

Vincenzo D’Andò