In materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorchè i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari.
Ciò premesso nulla esclude che l’imputato assolto in sede penale possa essere ritenuto responsabile fiscalmente.
Assoluzione in sede penale: non esclude la responsabilità in sede fiscale
In materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorchè i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sè inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna.
Assoluzione penale: ne consegue che l’imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario[1].
Sono queste le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n.10970 del 18 aprile 2019, che ha cassato la decisione dei giudici di appello che avevano proceduto all’annullamento dell’atto impositivo – divenuto fra l’altro definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato – “sulla base di valutazioni di merito sulla pretesa tributaria, peraltro desunte da una sentenza penale di assoluzione del C. dal reato di calunnia perpetrato nei confronti di C.F., legale rappresentante della predetta s.r.l., che lo aveva indicato quale emittente di fatture per operazioni inesistenti”.
I precedenti giurisprudenziali
La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che nel giudizio tributario nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati siano gli stessi che fondano l’accertamento, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in materia di prova previsti dall’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 546/92 e trovano ingresso anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna[2].
Data la reciproca autonomia e indipendenza, è normale che il processo penale e il processo tributario si concludano con accertamenti contrastanti su un medesimo fatto, o che il giudice penale quantifichi l’imposta evasa (ai fini del superamento delle soglie di punibilità) in misura diversa rispe