Nel rispetto del principio del doppio binario esistente fra giustizia penale e fiscale, è consentito alla parte che vi abbia interesse di produrre la sentenza penale di assoluzione del contribuente o il decreto di archiviazione, nel giudizio tributario, potendo, la stessa, costituire prova documentale. Peraltro, il giudicato penale non fa stato nel contenzioso tributario, rimanendo libero il giudice di quest’ultimo di valutare liberamente i fatti accertati nel corso del procedimento penale. In particolare, la valutazione ponderata del suddetto giudicato deve essere preceduta dalla considerazione che la soglia probatoria richiesta dall’ordinamento per ritenere affermata la responsabilità penale non è la medesima richiesta per ritenere accertati i fatti di sottrazione di materia imponibile contestati dall’Amministrazione finanziaria
Rapporti tra procedimento penale e procedimento fiscale
Sussiste l’assoluta indipendenza fra procedimento penale e procedimento fiscale. Il decreto di archiviazione penale, intervenuto per reati attinenti ai medesimi fatti su cui si fonda l’accertamento degli uffici finanziari, è un elemento di prova per il giudice tributario, liberamente valutabile in rapporto alle ulteriori risultanze istruttorie (sentenza della Cassazione, n. 17624/2018; Cass. civ. Sez. V, Ord., 05-07-2018, n. 17619) [1].
Atto impositivo fondato su validi indizi
Giova alla pretesa erariale affermare che l’imputato assolto in sede penale, anche con piena formula (per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste), può essere responsabile fiscalmente[2], qualora l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria da parte dello stesso contribuente, a giustificare in tutto o in parte il debito tributario.
Nel processo tributario vi sono limiti in materia di prova e trovano ingresso invece anche presunzioni semplici non idonee a supportare una condanna penale.
Ne consegue che l’imputato assolto in sede penale con formula piena puo’ essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi.
L’imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non su