Ricalcolo acconto novembre 2019: ecco i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Le precisazioni fornite da Agenzia Entrate in merito al ricalcolo dell’acconto imposte di novembre in scadenza al 2 dicembre 2019 (in quanto il 30/11 è sabato).

Le precisazioni in merito a acconto imposte scadenza 30 novembre 2019  

(Ricalcolo acconto novembre il cui termine per il versamento è prorogato al 2 dicembre in quanto il 30/11/2019 è un sabato)

La rimodulazione degli acconti riguarda anche i soggetti nel regime forfetario,
si estende sulla cedolare secca sul canone di locazione,
sull’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE),
sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

L’Amministrazione finanziaria ha esposto il suo parere in merito al contenuto dell’articolo 58 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124.

In particolare, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019, conferma che la norma modifica, per determinati soggetti, la misura dei versamenti della prima e della seconda rata degli acconti dovuti, rimodulandoli in due rate di pari importo, vale a dire entrambe del 50%, anziché 40% e 60%.

 

Quali contribuenti rientrano nelle novità del ricalcolo acconto novembre

La modifica normativa si applica a coloro per i quali era stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019, sui quali sono stati forniti chiarimenti con le risoluzioni n. 64/E del 28 giugno 2019 e n. 71/E del 1° agosto 2019 (questo a seguito del richiamo ai soggetti di cui all’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto legge n. 34 del 2019), ma vediamo più precisamente di chi si tratta:

 

Ambito soggettivo: a quali contribuenti si applica

Si tratta dei contribuenti che, contestualmente:
– esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (prescindendo dal fatto che gli stessi applichino al singolo specifico contribuente oppure no)
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Dunque, ricalcolo acconto novembre, si applica anche ai contribuenti che:
– applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
– applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
– determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
– ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Ambito oggettivo: a quali imposte si applica

In relazione all’ambito oggettivo, il ricalcolo acconto novembre è applicabile, oltre che a IRPEF, IRES, IRAP, imposte individuate espressamente dall’articolo 58 del decreto legge n. 124 del 2019, anche:
– all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari. E ciò in considerazione di quanto chiarito, in relazione all’ambito soggettivo, con la citata risoluzione n. 64/E del 2019;
– alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

In merito, infine, alla quantificazione degli acconti dovuti, nella relazione illustrativa al decreto legge n. 124 del 2019 è stato evidenziato che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è fatto salvo il versamento dell’eventuale prima rata di acconto ed è dovuta, quindi, la seconda rata nella misura del 50% ovvero l’unico versamento nella misura del 90%.

In altri termini, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la seconda rata di acconto è dovuta – al ricorrere delle suddette condizioni – nella misura del 50%, a prescindere dalla data di versamento della prima rata nella misura del 40%; quando invece l’acconto è dovuto in unica soluzione, la misura è del 90%.

13 novembre 2019

Vincenzo D’Andò

 

Questa informazione è tratta dal Diario Quotidiano pubblicato oggi su CommercialistaTelematico