La Manovra fiscale 2020 posticipa dal 31 luglio al 30 novembre 2019 il termine per il versamento di somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione.
Approfondiamo in questo articolo termini e modalità di accesso al beneficio.
La rottamazione ter secondo il D.L. 119/2018
Come è noto, l’articolo 3 del D.L. n. 119/2018, conv., con modif. in Legge n. 136/2018, rubricato “Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione”, – facendo seguito alle precedenti definizioni agevolate ex articolo 6 del D.L. n. 193/2016[1], conv. con modif. dalla L. n. 225/2016 ed ex articolo 1 del D.L. n. 148/2017[2], conv. con modif., dalla L. n. 172/2017 – ha reintrodotto nuovamente la possibilità per i contribuenti di definire “agevolmente” le proprie pendenze con il Fisco, facilitando la definizione dei carichi iscritti a ruolo.
La normativa introdotta prevede che i debiti – diversi da quelli a titolo di risorse proprie dell’Unione europea – risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017[3] possano essere estinti con il pagamento della sorte capitale e degli interessi iscritti a ruolo (nonché dell’aggio, dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate), con il beneficio dell’esclusione delle sanzioni incluse negli stessi carichi, degli interessi di mora ex articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 e delle cd. “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale ex articolo 27, comma 1, del D. Lgs. n. 46/1999.
Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 d