Regime forfettario 2020

Ecco ciò che emerge dal Disegno di Legge di Bilancio relativamente alla possibilità dei contribuenti di avvalersi del regime forfettario nell’anno 2020.

Regime forfettario per lavoratori autonomi

Regime forfettario 2020: ecco come come verrà modificato – Disegno Di Legge di Bilancio

Il Disegno Di Legge è stato presentato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e comunicato alla presidenza il 2 novembre 2019.

Ecco ciò che emerge dalla bozza del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, relativamente alla possibilità dei contribuenti di avvalersi del regime forfettario nel 2020.

 

Regime forfettario 2020 fino a 100.000 euro: abrogato

Art. 88 delle nuove disposizioni: i commi da 17 a 22, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 vengono abrogati: si tratta in pratica dei commi che prevedevano che dall’1/1/2020 partisse il regime forfettario per i contribuenti con ricavi da 65.001 a 100.000 euro, che sarebbero stati tassati con l’aliquota unica del 20%. Abolito questo regime, prima ancora del suo avvio.

Le condizioni per essere forfettario 2020

I contribuenti (persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni) applicano il regime forfetario se, al contempo, nell’anno precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio (di cui all’articolo 70 del dlgs 10 settembre 2003, n. 276), per lavoratori dipendenti, collaboratori (di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c e c-bis, del tuir), anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto (ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato D.Lgs 276 del 2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati (di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro (di cui all’articolo 60 del tuir).

 

Nuova ulteriore causa di esclusione dal regime forfettario 2020

Non possono avvalersi del regime forfettario neanche i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli dì lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, dì cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

 

Quando si esce dal forfait?

Il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui vengono meno i suddetti requisiti che consentivano di essere forfettario. Quindi nell’anno stesso in cui si supera il limite non si esce dal forfait… E’ possibile fatturare quindi qualsiasi cifra e per quell’anno si resta forfettari.

 

Premio ai forfettari che emettono fatture elettroniche

Per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno. Quindi un anno in meno per l’Agenzia delle entrate per poter verificare questi contribuenti (premio concesso perchè tanto non gli serviva)

 

Il reddito del regime forfettario 2020 si deve contare in caso di deduzioni, detrazioni o benefici

Quando una qualsiasi disposizione di legge fa riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario, anche se la tassazione avviene “separatamente” dalla normale IRPEF.

 

5 novembre 2019

Vincenzo D’Andò