Manovra fiscale 2020: possibili effetti della modifica alle compensazioni crediti

Il Collegato Fiscale alla Legge di Bilancio 2020, con il dichiarato scopo di contrasto alle indebite compensazioni, stabilisce che, anche per i crediti fiscali diversi dall’IVA, occorre attendere la presentazione della dichiarazione prima di poterli utilizzare in compensazione.
Questa norma rischia di essere estremamente penalizzante per le partite IVA, vediamo perchè

legge di Bilancio 2020 effetti della modifica alle compensazioniLa Manovra fiscale 2020 interviene contro le indebite compensazioni

Modifica compensazioni crediti

Fino ad oggi le compensazioni dei crediti erano possibili fin dal primo gennaio dell’anno successivo alla maturazione del credito, ma con la Manovra fiscale 2020 le cose cambiano.

È assolutamente necessario sterilizzare in parte quanto disposto dalla norma facendo sì che non la si debba applicare sulle compensazioni di importi dovuti, anche in rateazione, a seguito di acquiescenza agli avvisi di accertamento e liquidazione, di definizione di adesioni, reclami e mediazioni, di pagamento delle comunicazioni di irregolarità emesse in seguito ai controlli automatizzati e formali nonché alle compensazioni delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (il cosiddetto RUOL).

Al di là della evidente carenza di liquidità che la norma genererà soprattutto nelle microimprese e PMI, la forzata sospensione dell’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti può diventare causa di revoca delle rateazioni e degli effetti premiali accordati sulle sanzioni derivanti dalla definizione di istituti deflattivi del contenzioso e dalla acquiescenza e mancata impugnazione di avvisi di accertamento e di liquidazione.

 

Effetti della sospensione della compensazione crediti

 

La negazione temporanea della compensazione dei crediti legittimamente spettanti, che dovrebbe avere quale unico obbiettivo quello di evitare l’utilizzo di crediti inesistenti o eccedenti il disponibile, può portare il contribuente a dover sostenere sanzioni maggiorate a lui non imputabili e a dover sopportare la decadenza di rateazioni già concordate con l’amministrazione finanziaria con le conseguenze del caso.

Tali conseguenze potranno arrivare fino alle misure cautelari previste dalla riscossione coattiva di cui al titolo II del DPR 602/1973, inibendo temporaneamente la compensazione delle rate scadenti o scadute nei piani di rateazione concordati con l’Agenzia delle Entrate Riscossione.

L’erario, vietando al contribuente la compensazione dei crediti fiscali per diversi mesi fino alla presentazione della dichiarazione e costringendolo, di fatto, a non poter assolvere i suoi debiti fiscali già concordati con l’Agenzia qualora si trovi in difficoltà finanziaria, potenzialmente lucra anche sulle maggiori sanzioni e sulle decadenze dei piani di rateazione derivanti dagli inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute nei primi mesi dell’anno a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate ex art. 15-ter, del DPR 29 settembre 1973 n. 602, di cui si procura forzatamente (al limite dell’arbitrio) la motivazione per applicarle e peggiora ulteriormente la già precaria situazione finanziaria di molte piccole e medie imprese che a parole tutti dicono di voler sostenere.

Non va, inoltre, sottaciuto il fatto che la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, possibile potenzialmente dal primo di maggio, è spesso inibita dalla stessa Agenzia delle Entrate per tardivo rilascio dei moduli di controllo soprattutto per imprese e lavoro autonomo.

Questo concede all’Amministrazione finanziaria una potente arma per procrastinare di mesi l’utilizzo da parte dei contribuenti dei crediti legittimamente spettanti che hanno maturato l’anno precedente, anticipando imposte non dovute soprattutto sotto forma di ritenute d’acconto dei lavoratori autonomi subite in eccesso in quanto calcolate sui compensi lordi.

 

Giuseppe Zambon

Giovedì 7 novembre 2019