IVA non incassata: addebitata in fattura ma non pagata

La possibilità di recuperare l’Iva, correttamente versata all’erario dall’istante, in seguito ad emissione delle fatture ed addebitata a titolo di rivalsa, ma non versata dal committente, non trova soluzione nel sistema fiscale, salvo che non si proceda con una procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa.

Come fare in caso di IVA non incassata

L’imposta sul valore aggiunto viene addebitata all’acquirente in fattura a titolo di rivalsa, ma a volte si crea una situazione di IVA non incassata dal cedente/prestatore.
 

Il funzionamento base dell’IVA

il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile addebita l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa al proprio cessionario/committente, come previsto dall’articolo 18, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, e versa l’imposta all’erario in base all’articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972.
 
L’esercizio della rivalsa trova concreta applicazione attraverso l’addebito dell’Iva nella fattura. 
 
In base all’articolo 19, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, l’addebito dell’imposta in fattura, a titolo di rivalsa, consente all’acquirente del bene o al committente del servizio – se soggetto passivo d’imposta – di esercitare la detrazione dell’Iva corrisposta.
 
Si realizza quindi la piena corrispondenza tra la somma dovuta all’erario dal fornitore e quella ammessa in detrazione in capo al soggetto acquirente. 
 

I rapporti tra le parti

Dal compimento dell’operazione imponibile discendono, quindi, tre rapporti che, pur essendo collegati, non interferiscono tra loro, ovvero: 
1. tra l’Amministrazione finanziaria e il cedente/prestatore, relativamente al pagamento dell’imposta; 
2. tra il cedente/prestatore ed il cessionario/committente, in ordine alla rivalsa; 
3. tra l’Amministrazione finanziaria ed il cessionario/committente, per ciò che attiene alla detrazione dell’imposta assolta in via di rivalsa. 
 
 

Il pagamento dell’IVA al fornitore

Tuttavia, l’effettiva riscossione del credito Iva da parte del cedente/prestatore è ininfluente ai fini del funzionamento del meccanismo dell’imposta.
L’obbligo di riversare all’erario l’Iva indicata in fattura sorge, comunque, al momento dell’emissione della fattura indipendentemente dal saldo della medesima, che potrebbe essere effettuato in un momento successivo o addirittura non avvenire affatto. 
 
Ciò in quanto, in base all’articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, in materia di Iva il rapporto tributario pubblicistico, sia per quanto riguarda la debenza che per quanto concerne la misura dell’imposta, si instaura esclusivamente tra il cedente/prestatore – unico soggetto passivo dell’imposta – e l’Amministrazione finanziaria. 
 

Il rapporto tra acquirente e venditore

Come affermato dalla Corte di cassazione (sentenze n. 17174 del 26 agosto 2015 e n. 24794 del 24 novembre 2005), la rivalsa si effettua sulla base di un rapporto di natura non tributaria, ma privatistica, autonomo rispetto al rapporto tributario che lega il cedente/prestatore e l’Amministrazione finanziaria. 
 
Dunque, la possibilità di recuperare l’Iva, correttamente versata all’erario dall’istante, in seguito ad emissione delle fatture ed addebitata a titolo di rivalsa, ma non versata dal committente, non trova soluzione nel sistema fiscale, salvo che non si proceda con una procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa. In tal caso trova applicazione l’articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972.
 
IVA non incassata: in caso di mancato incasso dell’IVA quindi il Fisco non aiuta, occorre procedere per vie legali.
 
L’argomento è trattato nella risposta n. 500 del 26 novembre 2019 dell’Agenzia delle entrate
 
 
Vincenzo D’Andò
27 Novembre 2019