Invio telematico di dichiarazioni e comunicazioni fiscali: l'impegno cumulativo

L’art. 4–ter del D.L. n. 34/2019, aggiunto dopo l’iter di conversione in legge del c.d. decreto crescita, contiene un’importante novità destinata ad incidere sull’operatività degli studi professionali e degli intermediari incaricati.
Ciò al fine di effettuare la trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali e nelle altre comunicazioni destinate all’Agenzia delle entrate.

invio telematico delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali: impegno cumulativo

Un unico impegno cumulativo per l’invio delle dichiarazioni

Prima della novità introdotta dall’art. 4 ter del D.L. n. 34/2019 era necessario rilasciare al cliente/committente, per ogni dichiarazione fiscale o comunicazione, un singolo impegno all’invio telematico dei dati ivi contenuti.

Invece, dal 30 giugno 2019, con l’intento di semplificare le procedure, è possibile rilasciare un unico impegno cumulativo.

Fino ad oggi l’Agenzia delle entrate non ha fornito alcuna specifica indicazione in merito alla novità in commento.

L’art. 3 del D.P.R 22 luglio 1998, n. 322 prevede, al nuovo comma 6 – bis, che:

Se il contribuente o il sostituto d’imposta conferisce l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi 2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o al sostituto d’imposta, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo …”.

In particolare, la novella prevede due possibilità.

L’intermediario deve rilasciare un impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.

 

Questo impegno cumulativo può anche essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente:

“se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto di cui ai commi 2 – bis e 3 si impegna a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti”.

 

In base ad un’interpretazione letterale della disposizione sembra che l’indicazione analitica delle dichiarazioni e delle comunicazioni, i cui dati saranno trasmessi, sia obbligatoria esclusivamente nel caso in cui l’impegno “cumulativo” sia contenuto nel mandato professionale.

In ogni caso, considerato che la durata dell’impegno può essere triennale, sarà opportuno procedere con l’indicazione analitica anche nell’ipotesi cui l’impegno cumulativo sia gestito al di fuori del mandato professionale.

 

 

Contenuto dell’impegno cumulativo

Per quanto riguarda il contenuto dell’impegno, sarà opportuno fare riferimento, nella formulazione nel documento da consegnare al cliente, alla disposizione che ha previsto la novità, quindi l’art. 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, comma 6 – bis.

Invece, con riferimento ai contenuti, deve essere indicata la descrizione analitica delle dichiarazioni e comunicazioni per le quali l’intermediario si è impegnato alla trasmissione telematica dei dati.

 

Nuovi adempimenti per l’intermediario

Il caso in cui il legislatore preveda nuovi adempimenti (esempio un nuovo obbligo di comunicazione), ovvero il caso in cui il cliente conferisca all’intermediario l’incarico per la trasmissione dei dati contenuti in un’ulteriore dichiarazione fiscale, non sono disciplinati espressamente dalla disposizione in rassegna.

A tal proposito l’intermediario potrà rilasciare un nuovo impegno, limitato ai nuovi adempimenti, la cui decorrenza sarà successiva rispetto al primo.

In questo caso anche la scadenza, cioè la durata massima di tre anni, sarà diversa rispetto all’impegno cumulativo precedentemente rilasciato.

In alternativa, dovrebbe essere possibile rilasciare un nuovo impegno cumulativo completo, quindi comprensivo anche dei modelli di dichiarazione e comunicazione indicati nell’impegno originario.

Il contribuente dovrà procedere preventivamente alla revoca dell’impegno rilasciato in precedenza ed incompleto a causa degli adempimenti sopravvenuti.

In questo caso il secondo impegno sostituirà completamente il primo e dalla sottoscrizione di quest’ultimo decorrerà il termine massimo di durata pari a tre anni.

A tal proposito deve essere osservato come la disposizione in commento preveda che:

“L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca espressa da parte del contribuente”. 

 

Rinnovo dell’impegno pluriennale

Per il rinnovo dell’impegno, quando il precedente arriverà naturalmente a scadenza, si procederà a rilasciarne uno completamente nuovo.

La durata sarà stabilita in questa sede, fermo restando che il nuovo impegno non potrà avere una durata superiore al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato. 

Le uniche istruzioni sono state fornite con la nota informativa n. 71, diffusa il 5 agosto scorso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.

Secondo quanto precisato dalla predetta nota, in mancanza di una specifica decorrenza della nuova disposizione, l’incarico pluriennale per la trasmissione telematica dei modelli fiscali è applicabile già dal 30 giugno 2019, cioè dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

La nota chiarisce, che il mandato cumulativo riguarda anche i mandati professionali eventualmente già sottoscritti dal contribuente in precedenza (entro il triennio precedente), previo aggiornamento dei modelli interessati. 

Presumibilmente la nota fa riferimento ai mandati conferiti nel triennio precedente, facendo decorrere la durata massima dalla data di sottoscrizione del mandato originario.

In buona sostanza è come se il professionista integrasse il mandato già in essere prima del 30 giugno 2019.

 

A cura di Nicola Forte

Lunedì 11 novembre 2019