Negli ultimi anni è stata riproposta più volte la definizione delle liti tributarie pendenti. In questo articolo analizziamo se rilevano gli istituti giuridici del lieve inadempimento, del ravvedimento operoso e dell’errore scusabile
Introduzione alla definizione agevolata
E’ noto che l’Agenzia delle Entrate provvede all’abbinamento dei versamenti e alla liquidazione, regolarità o diniego a prescindere dalla modalità di pagamento prevista (unica soluzione, rateazione o nessun importo da versare), delle domande di definizione ex articolo 6 del D.L. 119/2018.
Resta fermo l’assunto secondo cui, qualora non ci siano importi da versare, la definizione agevolata si perfeziona con la sola presentazione della domanda (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 18/2/2019 prot. n. 39209/2019).
La sanatoria riguarda solo le controversie in cui sia parte l’agenzia delle Entrate.
È tuttavia sufficiente allo scopo che l’Agenzia sia parte processuale alla data del 24 ottobre 2018, anche se in origine non lo era.
Ció potrebbe essere accaduto per effetto della chiamata del giudice o anche a seguito di intervento volontario delle Entrate.
Nel caso di domanda sostituita per rettifica o domanda duplicata, lo stato del contenzioso da considerare ai fini della valutazione della domanda è quello alla data della valida presentazione della prima domanda.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione agevolata si perfeziona con la sola presentazione della domanda (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 18/2/2019 prot. n. 39209/2019).
La definizione ex legge n. 136/2018 si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto legge n. 119/2018 (24 ottobre 2018) e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
E’ importante che alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Restano escluse, quindi, le controversie con ricorso notificato dopo il 24 ottobre 2018, nonché quelle per le quale interviene prima della presentazione della domanda la definitività della sentenza, la sca