Installazione di addolcitore d'acqua: quale aliquota IVA si applica? Risposta al volo

Sull’installazione di un addolcitore d’acqua nel corso di una manutenzione straordinaria, l’aliquota IVA è al 10 o al 22%? Ecco il nostro parere.

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Se le opere relative al fabbricato rientrano nella manutenzione straordinaria, generalmente sono soggette all’IVA del 10% tranne quelle in cui vengono impiegati i cosiddetti beni significativi per i quali l’aliquota al 10% va applicata fino all’importo corrispondente al valore della manodopera.

Se l’addolcitore fosse un “bene significativo” il calcolo dell’idraulico sarebbe corretto.

 

I beni significativi secondo l’Agenzia delle Entrate

 

L’elenco dei beni significativi riporta i sanitari e rubinetterie dei bagni, ma non vi fa rientrare gli addolcitori.

Si precisa che l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 20 del 13/5/2011, al punto 2.3 ha indicato:

 

2.3 Addolcitori di acqua domestici

D. Gli addolcitori per abbattere il calcare degli impianti idrici delle abitazioni possono fruire della detrazione IRPEF del 36% e dell’aliquota IVA del 10%?

R. La detrazione IRPEF e l’aliquota IVA ridotta sono ammissibili solo se l’installazione degli addolcitori domestici comporta modificazioni strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria dell’abitazione e/o degli impianti relativi, come definite dalla circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998 al par. 3.4.

 

Nella Circolare non si fa riferimento al fatto che l’addolcitore possa essere un bene significativo, quindi applicazione dell’IVA nella misura del 10%.

Nel corso del 2018, a seguito dell’interpretazione autentica contenuta nell’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, introdotta dall’articolo 1, comma 19, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 con riferimento alla disciplina dei beni significativi, è stata emanata la circolare n. 15/E/2018:

 

In particolare, quest’ultima disposizione prevede che: 

‘Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, si interpretano nel senso che l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale.’ 

[…] 

In altri termini, le parti staccate dei beni significativi (rectius, il valore delle stesse), solo se connotate dalla loro autonomia funzionale rispetto al manufatto principale (rectius, bene significativo) non sono comprese nel valore del bene significativo, ai fini della verifica della quota di valore non soggetta ad aliquota nella misura del 10 per cento. 

Diversamente, se la parte staccata concorre alla normale funzionalità dei beni significativi ed è, dunque, priva di una propria autonomia funzionale, la stessa deve essere considerata parte integrante dei medesimi beni.

In quest’ultimo caso, il valore della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’aliquota IVA del 10 per cento, nel valore dei beni significativi.

 

Pertanto viene confermato che essendo l’addolcitore un impianto “autonomo” in quanto dotato di una propria autonomia funzionale non va compreso nel valore del relativo bene significativo, nel caso forse la rubinetteria e i sanitari.

 

Concludendo, visto che l’addolcitore non può essere considerato un bene significativo la cui classificazione è tassativa, né una parte staccata di un bene significativo, si ritiene che la corretta fatturazione debba prevedere l’aliquota ridotta nella misura del 10%.

 

Risposta a cura di Marco Giorgetti

Lunedì 4 Novembre 2019

 

 

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