L’indennizzo derivante da cessazione di attività commerciale, disciplinato dal D.Lgs. n. 207/1996 è ora divenuto strutturale grazie alla Legge di Bilancio 2019.
Ciò comporta che è ormai fisso anche il contributo dello 0,09% destinato al finanziamento del Fondo in questione.
Vediamo così nel dettaglio come accedere all’indennizzo fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici.
Cessazione di attività commerciale in Legge di Bilancio
La L. n. 145 del 30 dicembre 2018, cd. Legge di Bilancio 2019, reca ai commi 283-284 una specifica misura riguardante l’indennizzo di cui al D.Lgs. n. 207/1996, il quale da questo momento in poi diviene una misura strutturale, con la conseguenza dell’obbligo di versamento del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato in parte al fondo che finanzia tale misura.
L’indennizzo per cessazione di attività commerciale
Il D.Lgs. n. 207/1996 all’articolo 1, prevede che in caso di cessazione dell’attività commerciale è previsto un indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale per i soggetti che esercitano in qualità di titolari o coadiutori:
- attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante;
- attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- agenti e rappresentanti di commercio di cui alla L. n. 204/1985 (esclusi però in tal caso i loro c