La maggiorazione degli Assegni Familiari in caso di figli minorenni inabili

Sugli assegni al nucleo familiare, a seguito delle modifiche apportate alle modalità di presentazione, l’Istituto Previdenziale continua a fornire spunti di riflessione e istruzioni operative.
Il Messaggio INPS n. 3604 del 4 ottobre 2019 chiarisce cosa succede quando nella famiglia è presente un minore inabile e si intende richiedere la relativa maggiorazione degli ANF.

 

Assegni al Nucleo Familiare: come funzionano

 

Gli Assegni al Nucleo Familiare sono somme erogate dall’INPS alle famiglie:

  • dei lavoratori dipendenti,
  • dei titolari di pensioni e di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente,
  • dei lavoratori assistiti all’assicurazione contro la tubercolosi

allo scopo di sostenere i nuclei familiari.

 

Essi possono essere direttamente pagati dall’INPS:

  • quando il soggetto richiedente è iscritto alla Gestione Separata INPS,
  • quando il soggetto è un disoccupato percettore di prestazioni di sostegno al reddito
  • ovvero quando il soggetto richiedente fa parte della categoria dei lavoratori domestici, colf o badanti.

 

Il pagamento è invece indiretto (effettuato per il tramite del datore di lavoro), quando il richiedente è un lavoratore dipendente.

 

L’importo dell’assegno al nucleo familiare – ai sensi della L. n. 153/1988 – viene determinato annualmente dall’INPS tenendo in considerazione la variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Ogni anno l’INPS si occupa di comunicare gli importi per l’anno successivo, valevoli a partire dal 1° luglio dell’anno.

 

Richiesta assegni familiari: dal 2019 solo telematica

 

A partire dal 1° aprile 2019 è cambiata la modalità di presentazione della domanda di assegni al nucleo familiare: i lavoratori dipendenti non potranno più effettuare la domanda come hanno fatto finora, utilizzando il modello cartaceo da inviare al datore di lavoro, ma la richiesta di erogazione degli assegni al nucleo familiare deve essere inviata in modalità telematica all’INPS.

 

A chi spettano gli assegni familiari

 

Gli Assegni al Nucleo Familiare possono essere richiesti per i soggetti che fanno parte del nucleo familiare, tenendo conto del totale dei redditi percepiti nell’anno 2018 e risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2019. 

Essi spettano ai lavoratori – sia dipendenti che autonomi – e possono essere erogati direttamente ovvero indirettamente dall’INPS.

 

Ma gli Assegni al Nucleo Familiare possono anche essere richiesti da un soggetto diverso rispetto a al lavoratore, ossia:
 

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (si segnala a tal proposito che il coniuge che richiede il pagamento disgiunto non deve però percepire a sua volta un assegno per il nucleo familiare, non deve essere lavoratore dipendente e non deve essere titolare di pensioni o prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente);
     
  • i figli e i nipoti viventi a carico dell’ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni;
     
  • i figli maggiorenni inabili che si trovano nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
     
  • i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente che siano minori di età o maggiorenni inabili, a condizione però che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

 

 

Maggiorazione assegni familiari in caso di figli minorenni inabili

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Per quanto concerne gli assegni al nucleo familiare numerose precisazioni sono intervenute nel corso dell’anno 2019, proprio in relazione alle nuove modalità di presentazione della domanda, da effettuarsi in maniera telematica.

Ma su tale tema le perplessità non si sono esaurite, in quanto con il Messaggio 3604 del 4 ottobre 2019 l’Istituto Previdenziale ha dovuto fornire delucidazioni in merito all’accertamento del diritto alla maggiorazione di importo per Assegni al Nucleo Familiare nel caso di nuclei che hanno componenti minorenni inabili.

 

Maggiorazione assegni familiari: cosa dice la norma

 

Infatti, il D.L. n. 69 del 1988, all’articolo 2, comma 2, prevede che l’assegno compete in misura differenziata:

  • sia in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare;
  • sia in relazione al reddito del nucleo medesimo.

 

Inoltre tale legge specifica che gli importi degli assegni al nucleo familiare sono maggiorati quando i nuclei familiari comprendono:

  • soggetti che si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro,
  • ovvero se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, a causa di infermità o difetti fisici e mentali.

 

Per minorenni “con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età” si intendono quei soggetti minori con alti gradi di disfunzione paragonabili alla condizione utile per fruire dell’assegno di accompagnamento dato ai non deambulanti.

 

Ai fini del riconoscimento della maggiorazione di importo degli assegni al nucleo familiare possono essere presi in considerazione anche i soggetti che percepiscono indennità di frequenza, ma sarà necessario chiedere un parere endoprocedimentale all’ufficio medico legale di sede per di seminare la specifica fattispecie: tale compito oggi è attribuito all’INPS da parte della L. n. 102/2009, con la conseguenza che sarà possibile costituire appositi database integrati dell’invalidità civile dove il medico ha la possibilità di visualizzare tutti i dettagli necessari.

 

Di conseguenza qualora sia presente un’invalidità di tipo medio-grave/grave, non sarà necessario subordinare la procedibilità di Assegni al Nucleo Familiare all’autorizzazione, qualora il minore stesso sia stato valutato e storicizzato presso l’istituto, con la conseguenza che in tale circostanza non sarà necessario richiedere la domanda di autorizzazione per ottenere gli assegni al nucleo familiare.

 

 

A cura di Antonella Madia

Venerdì 25 Ottobre 2019