L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n.389, del 24 settembre 2019, dal titolo “[…] Data della fattura per le prestazioni di servizi” fornisce importanti chiarimenti in merito alla fatturazione differita ammettendo l’indicazione convenzionale dell’ultimo giorno del mese di effettuazione dell’operazione.
Il quesito: fattura mensile riepilogativa dei DDT, quale data fattura?
Una società pone una istanza all'Agenzia delle Entrate nella quale fa presente che esegue lavorazioni meccaniche conto terzi su materiale di proprietà del committente e che, a lavorazione effettuata, viene riconsegnato mediante l’emissione di D.D.T. con causale “reso lavorato”.
Per la documentazione delle prestazioni effettuate nei confronti del medesimo cliente, alla fine di ciascun mese l’istante emette fattura elettronica ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lettera a), del DPR 633/1972 , la quale «verrà riscossa non prima dei 30 gg dalla data della fattura».
Poiché il Decreto IVA prevede, tra le indicazioni che tutte le fatture devono necessariamente recare, la «data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura», la società di pone il dubbio di come dover attuare tale disposto.
La società istante, alla luce del Decreto IVA e anche dei recenti chiarimenti delle Entrate veicolati nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, ritiene di poter emettere una unica fattura mensile riepilogativa di tutti i DDT di riconsegna in conto lavoro emessi nel corso dello stesso mese solare nei confronti dello stesso committente riportando nel campo data della sezione dati generali del file fattura elettronica la data di fine mese.