Esenzione dalla ritenuta madre-figlia: il caso della società trasferita in Svizzera

di Fabio Carrirolo

Pubblicato il 8 ottobre 2019

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, il diritto all’esenzione spetta anche se la società “madre” ha cambiato sede legale, spostandosi – in “continuità giuridica” – dal Lussemburgo alla Svizzera. Vediamo più nel dettaglio come funziona la ritenuta "madre-figlia" e l'Accordo UE-Svizzera, applicati al caso affrontato dall'Agenzia.

L’art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973 contiene previsioni in merito al rimborso o della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti (comma 1), ovvero, per gli stessi dividendi, all’esenzione da ritenuta (comma 3).

Tale articolo attua in Italia quanto previsto dalla direttiva n. 90/435/CE (“madre-figlia”), introducendo un particolare trattamento fiscale che si applica ai dividendi corrisposti da società fiscalmente residenti a società o enti con una partecipazione diretta non inferiore al 20% (10% dal 2009), residenti in uno Stato membro dell’UE.

In particolare viene previsto che, in presenza di alcune specifiche condizioni, nella distribuzione di dividendi è possibile azzerare la ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Per quanto riguarda la situazione della Svizzera, esiste una normativa convenzionale (Svizzera – UE) che ricalca quanto previsto in ambito comunitario, consentendo il rimborso della ritenuta subita in Italia (o in altri Stati comunitari) ai soggetti residenti in Svizzera, che percepiscano utili di fonte italiana (o comunitaria).

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella recente risposta ad interpello n. 380/2019, il diritto all’esenzione spetta anche se la società “madre” ha cambiato sede legale, spostandosi – in “continuità giuridica” – dal Lussemburgo alla Svizzera.

 

Aspetti generali: le ritenute in uscita sugli utili corrisposti

ritenuta madre figlia su utiliSulle distribuzioni di utili operate da soggetti residenti in Italia a favore di soggetti non residenti (che partecipano al loro capitale) i soggetti eroganti operano, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, delle ritenute "in uscita" con diverse aliquote percentuali.

In particolare, è operata una ritenuta “in uscita” a titolo di imposta dell’1,20% sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'UE e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (art. 27, comma 3-ter).

 

Il rimborso della ritenuta cd. madre-figlia

Per quanto previsto dal comma 1 dell’art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973, le società in possesso di una partecipazione diretta non inferiore al 20% (10% dal 1° gennaio 2009) del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta se:

  • rivestono una delle forme previste nell'allegato della direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23.07.1990;
     
  • risiedono ai fini fiscali in uno Stato membro dell'UE, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'UE;
     
  • sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o d