Consulenze mediche online: sono esenti IVA? Risposta al volo

Il medico – ad esempio dietologo – che fornisce consulenze online come deve fatturare? Le fatture sono esenti IVA?

risposta al volo

 

 

IVA sulla consulenza via Web e commercio elettronico: la risposta

 

Per le prestazioni rese direttamente in ambulatorio in presenza fisica del paziente il medico continuerà ad emettere fatture esenti ai sensi art. 10, mentre per le consulenze via WEB, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo n. 42/2015, e del decreto ministeriale 27 ottobre 2015, i soggetti che realizzano operazioni di commercio elettronico sia indiretto (cessioni di beni), sia diretto (prestazioni di servizio, come nel caso in esame), a favore di consumatori finali, sono esonerati dalla certificazione dei corrispettivi, a meno che la fattura non sia espressamente richiesta dal cliente.

In ogni caso le prestazioni effettuare rimangono esenti da Iva, a norma dell’articolo 10, primo comma, numero 18, del Dpr 633/72.

 

Nell’ambito dell’e-commerce è fondamentale capire se una determinata operazione rientra nel concetto di commercio elettronico indiretto o diretto.

Non ci pare che la consulenza prestata dal medico che necessariamente dovrà essere un parere personalizzato possa essere ricondotta ad una prestazione effettuata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento UE 282/2011 che recita:

I «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.

 

Anzi al paragrafo 3 dell’articolo 7 si evidenzia che, in particolare, non rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 1:

“[…] i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica“.

 

Un medico non è un avvocato ma la natura della prestazione in questo caso è molto simile, pertanto si ritiene che, essendo l’intervento umano “non minimo”, la relativa consulenza effettuata via web, non rientri tra i servizi prestati tramite mezzi elettronici, pertanto ad essa non possano essere applicate le disposizioni di cui al DLGS 42/2015, e il corrispettivo vada comunque obbligatoriamente fatturato.

In ogni caso le prestazioni effettuate, se rivolte al paziente, rimangono esenti da Iva, a norma dell’articolo 10, primo comma, numero 18, del DPR 633/72.

 

 

Risposta a cura di Marco Giorgetti

Mercoledì 30 Ottobre 2019

 

 

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