Nuove tutele per i riders col Decreto Legge n. 101/2019

Con l’emanazione, da parte del Governo, del D.L. n. 101/2019 cambiano numerosi aspetti del D.Lgs. n. 81/2015. Tra le modifiche apportate, un ruolo di primo piano rivestono le nuove tutele sui riders e il supporto agli iscritti alla Gestione Separata.
Facciamo il punto sul provvedimento in attesa della conversione da parte del Parlamento.

Decreto per tutela del lavoro e risoluzione di crisi aziendali

Il Decreto Legge n. 101/2019, emanato da parte del Consiglio dei Ministri (e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2019 n. 207) contiene “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione delle crisi aziendali”.

L’entrata in vigore di tale Decreto Legge è stata fissata al 5 settembre 2019, con notevoli cambiamenti anche con riferimento al Decreto Legislativo n. 81/2015.

Tra gli argomenti trattati da tale D.L. si ricordano primariamente:

  • l’ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata;
  • la tutela dei cosiddetti “riders”;
  • le emergenze occupazionali per i lavoratori dell’ANPAL;
  • specifiche disposizioni in materia di DSU;
  • disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.

Andiamo però ad analizzare meglio alcuni temi trattati dal Decreto Legge n. 101/2019, in attesa della conversione con Legge da parte del Parlamento.

 

 

Le modifiche al D.L. n. 81/2015

Il testo del Decreto Legge n. 101/2019 come già detto, apporta numerose modifiche al Decreto Legislativo n. 81/2015, e tra queste modifiche si ricordano soprattutto quelle apportate alle collaborazioni coordinate e continuative.

In particolare, l’articolo 1 viene modificato in maniera tale che le tutele previste con riferimento alle collaborazioni organizzate dal committente “le cui modalità sono organizzate anche con riferimento ai tempi e luoghi di lavoro, ai quali si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato”, vengono ora ammesse anche nel caso in cui le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali.

 

Ampliate le garanzie per gli iscritti alla Gestione Separata

Vengono inoltre ampliate le garanzie per i soggetti titolari di iscrizione alla Gestione Separata Inps: con il Decreto Legge citato infatti i soggetti iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, che non siano titolari di pensione oppure iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, potranno ottenere:

  • l’indennità giornaliera di malattia,
  • l’indennità di degenza ospedaliera,
  • il congedo di maternità,
  • il congedo parentale.

 

Resta fermo che per potersi avvalere di tali misure, i soggetti iscritti alla Gestione Separata dovranno comunque rispettare i limiti reddituali vigenti, a patto che nei confronti di tali lavoratori risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta Gestione Separata nei 12 mesi precedenti la data dell’inizio dell’evento o dell’inizio del periodo indennizzabile.

 

Degenza ospedaliera aumentata 

Si ricorda inoltre che con riferimento alla degenza ospedaliera, la relativa indennità è aumentata del 100%, con la conseguente modifica della misura dell’indennità giornaliera di malattia per i soggetti segnalati.

 

 

Maggiori tutele in tema di DIS-COLL

Il Decreto Legge n. 101/2019 ha previsto nuovi requisiti per l’accesso all’indennità di maternità e malattia, aumentando le tutele per gli iscritti alla Gestione Separata INPS.

Ma novità sono previste anche con riferimento alla DIS-COLL, la quale (come noto) è una misura parallela alla “disoccupazione”, ma riservata ai collaboratori, i quali non sono titolari di pensione, né tantomeno di Partita Iva.

Per tali soggetti, con il Decreto Legge n. 101/2019 è stata ridotta la contribuzione necessaria per l’accesso, con la conseguenza che per accedere all’erogazione della disoccupazione tali soggetti non avranno più bisogno di almeno 3 mesi di contribuzione ma ne basterà solamente uno.

 

 

Tutele specifiche per i riders

nuove tutele riders decreto legge 2019Il Decreto Legge in questione prevede però numerose novità con riferimento alle tutele per alcuni specifici soggetti, ossia i cd. “riders.

Infatti, tale Decreto fissa i livelli minimi di tutela cui hanno diritto i lavoratori che lavorano attraverso piattaforme digitali, aggiungendo un intero capo al Decreto Legislativo n. 81/2015, recante proprio la “tutela del lavoro tramite piattaforme digitali”.

I prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato ricevono con tale strumento specifici livelli minimi di tutela, quando sono impiegati nell’attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, anche attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali.

 

La definizione di piattaforma digitale

Ma cosa si intende per piattaforma digitale? Il Decreto Legge in esame ne introduce una definizione specifica: le piattaforme digitali devono essere ritenute come programmi e procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, permettono l’organizzazione delle attività di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando le modalità di esecuzione della prestazione medesima.

 

Stabilito un corrispettivo minimo per i riders

Con la novità apportata, i lavoratori definiti “riders” riceveranno una maggiore tutela derivante dal fatto che per tali soggetti il corrispettivo potrà essere determinato in base alle consegne effettuate, purché in misura non prevalente; resta demandata ai contratti collettivi la definizione di schemi retributivi incentivanti che tengano conto delle modalità di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.

Il corrispettivo orario sarà riconosciuto ai riders a condizione che per ciascuna ora lavorativa il lavoratore accetti almeno una chiamata.

 

Copertura INAIL per i riders

assicurazione infortuni lavoro INAIL per ridersNon è tutto: i riders ottengono in tal modo anche una copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con un premio INAIL determinato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta.

Per calcolare il premio assicurativo, la retribuzione imponibile da tenere in considerazione sarà quella convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, raddoppiata ai giorni di effettiva attività, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere di lavoro effettuate durante la giornata.

 

Adempimenti previdenziali per le imprese che si avvalgono di riders

Aumentano così, di conseguenza, anche gli adempimenti per le imprese che si avvalgono dei riders: infatti, ai sensi del neo-introdotto articolo 47-ter, comma 2, le imprese che si avvalgono di piattaforme – anche digitali – sono tenute a tutti gli adempimenti previsti nei confronti del datore di lavoro dal DPR n. 1124/1965.

Inoltre i datori di lavoro in questione dovranno anche rispettare quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 nella gestione del rapporto di lavoro.

 

Osservatorio sulle disposizioni in materia di riders

Ma le tutele nei confronti dei riders non finiscono qui: infatti l’articolo 47-quater istituisce un apposito osservatorio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che si occupa della verifica e del controllo, con riferimento alle nuove tutele introdotte nell’ordinamento.

Tale osservatorio potrà così proporre modifiche oppure revisioni sulla base dei cambiamenti nel mercato del lavoro e delle dinamiche sociali.

 

Tutele ai riders operative solo dopo la conversione

Le modifiche riguardanti i riders non saranno però immediatamente applicabili, ma lo saranno solamente decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge n. 101/2019.

Così, non sappiamo ancora quando tali disposizioni entreranno effettivamente a regime, in quanto per la loro applicazione sarà necessario attendere prima di tutto che il Decreto Legge venga discusso in Parlamento, sempre che non avvengano modifiche; dal momento dell’entrata in vigore della Legge di conversione, dovranno poi passare 180 giorni affinché le regole sui riders siano effettivamente operative.

 

 

A cura di: Antonella Madia

Lunedì 23 Settembre 2019