Per le imprese, la determinazione del reddito da dichiarare ai fini fiscali si fonda sull’utile civilistico risultante dal bilancio, che a sua volta si basa sulle scritture contabili che consentono la redazione del bilancio stesso.
Ripassiamo come devono essere tenute le scritture contabili e da chi, quali sono i principali libri e registri contabili, nonchè il caso della contabilità semplificata.
Dopo aver illustrato termini e modalità di presentazione, trasmissione e conservazione delle Dichiarazioni dei Redditi, IVA e IRAP, focalizziamoci sulla tenuta delle scritture contabili, essenziali per la corretta predisposizione delle suddette Dichiarazioni annuali.
Indice rapido all’articolo:
- Scritture contabili: quali sono e chi è obbligato alla tenuta
- Modalità di tenuta di documenti e scritture contabili
- Come vanno conservate le scritture contabili
- Inventario e bilancio
- Registro dei beni ammortizzabili
- Scritture ausiliarie di magazzino
- Contabilità semplificata per soggetti “minori”
Scritture contabili: quali sono e chi è obbligato alla tenuta
Al di là degli obblighi contabili previsti dal codice civile per le imprese individuali e societarie, le regole fiscali prevedono la tenuta obbligatoria delle scritture contabili per le finalità di accertamento fiscale, da parte dei seguenti soggetti (art. 13 D.P.R. n. 600/1973):
- società soggette all’IRES;
- enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all’IRES, nonché trust commerciali;
- n.c., s.a.s. e società ad esse equiparate;
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali (ditte individuali).
- Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli articoli 19 e 20:
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le società o associazioni tra artisti e professionisti;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all’IRES, nonché i trust, non commerciali (che possono esercitare una “collaterale” attività commerciale).
Sotto il profilo civilistico, l’obbligo di tenere le scritture contabili è fissato:
- dall’art. 2214 c.c. per l’imprenditore (non piccolo) che esercita un’attività commerciale;
- dall’art. 2238 c.c. per gli esercenti arti o professioni.
I registri obbligatori sono il libro giornale, il libro degli inventari, nonché le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa.
Ai fini fiscali, sono obbligati a tenere le scritture contabili tutti i soggetti che esercitano un’attività di impresa, oppure di arti o professioni, ed è disciplinato dagli artt. 13 – 22 del D.P.R. n. 600/1973.
Tale obbligo assume contenuto differente in base:
- alla natura del soggetto (impresa individuale, società, professionista);
- al regime contabile adottato (contabilità ordinaria o semplificata);
- alla fruizione di eventuali disposizioni agevolative.
Se i soggetti tenuti agli obblighi contabili sono obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo di acconto su redditi di lavoro dipendente (se, quindi, sono sostituti di imposta), devo