Per le imprese, come è noto, la determinazione del reddito si fonda sull’utile civilistico, e perciò è presupposta anche la redazione del bilancio / inventario, nonché delle scritture contabili che la consentono.
Queste sono in sintesi le “regole” da adottare, cruciali anche per gli obblighi sostanziali cui sono tenute le imprese, le persone fisiche, gli enti non commerciali (e quindi per evitare, per quanto possibile, accertamenti e sanzioni).
Indice rapido all'articolo:
- L’obbligo dichiarativo per tutti i soggetti passivi
- Termini di presentazione delle Dichiarazioni annuali
- Gli obblighi documentali
- Termini di conservazione delle scritture contabili
- La Dichiarazione dei soggetti IRES
- Come si presentano le Dichiarazioni annuali
- Termini di trasmissione delle Dichiarazioni fiscali
L’obbligo dichiarativo per tutti i soggetti passivi
Ogni soggetto passivo (IRPEF / IRES), secondo le norme vigenti, deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se da essi non consegue alcun debito di imposta (art. 1, comma 1, D.P.R. n. 600/1973).
Inoltre, i soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi.
La dichiarazione deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano tali imposte (IRES / IRPEF / IRAP).
Se manca l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme di imposta, i relativi redditi si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni.
La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'art. 4 del TUIR (coniugi “a carico”, figli minori).
Tale dichiarazione deve includere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli artt. 16, comma 1, lettere da d) a n-bis), e 18 dello stesso TUIR.
I redditi di cui alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 dell'art. 16 (ora 17) del TUIR devono invece essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto.
Si tratta di:
- TFR;
- emolumenti arretrati da lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti;
- indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- indennità di mobilità.
Dichiarazione IVA in forma autonoma
A decorrere dal periodo di imposta 2016, la presentazione della dichiarazione annuale IVA, per i soggetti passivi di tale imposta, non è più prevista in forma unificata (art. 8 comma 1 D.P.R. n. 322/1998).
Pertanto, a partire dal 2017, con riferimento al periodo di imposta precedente:
- è obbligatorio presentare la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma (tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo);
- non è più possibile presentare la dichiarazione annuale IVA in forma unificata con la dichiarazione dei redditi;
- è stato abolito l'obbligo di presentare la comunicazione annuale dei dati IVA.
Termini di presentazione delle Dichiarazioni annuali
A seguito della conversione del decreto crescita (art. 4-bis del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28.06.2019, n. 58), sono state apportate modificazioni ai termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali (art. 2, commi 1 e 2, D.P.R. n. 322/1998).
Attualmente le scadenze sono le seguenti:
- dichiarazione delle persone fisiche e dei soggetti IRPEF: 30 novembre dell’anno successivo;
- dichiarazione dei soggetti IRES: ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta.
I nuovi termini si a