La sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa siano di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo.
In presenza di un’anomalia di così rilevante entità deve ritenersi che sussistano gli elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, che consentono all’Amministrazione finanziaria di ricorrere all’accertamento induttivo, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
Saldo negativo di cassa: presupposto valido per l’accertamento induttivo
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 22698 del 11/09/2019, ha chiarito che in caso di saldo negativo di cassa vi sono i presupposti affinchè l’Agenzia delle Entrate possa procedere ad accertamento induttivo.
Il caso
Nel caso di specie, una Snc ed i suoi due soci, ricevevano separati avvisi di accertamento, relativi ad Iva, Irap ed Irpef, avendo l’Agenzia delle Entrate ritenuto, ai sensi dell’art. 39 del Dpr n. 600 del 1973, che vi fosse un maggior reddito d’impresa conseguito dalla società nell’anno 2007, recuperando a tassazione ricavi, non dichiarati e non contabilizzati, corrispondenti al disavanzo di cassa di massimo scoperto giornaliero rilevato dalle scritture contabili.
Gli avvisi di accertamento erano separatamente impugnati dai verificati, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che procedeva a riunire i ricorsi, accogliendo poi l’impugnativa ed affermando che, a fronte dell’anomalia evidenziata dall’Ufficio finanziario, e costituita dal saldo negativo di cassa, i ricorrenti avevano comunque controdedotto con valide argomentazioni, evidenziando di essere stati beneficiari di un finanziamento da parte della Regione