Il recente Interpello dell’Agenzia delle Entrate in materia di datore di lavoro estero ribadisce nuovamente che il soggetto non è sostituto d’imposta quando non ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, con la conseguenza che sarà il dipendente a doverlo dichiarare con dichiarazione dei redditi e versare direttamente le imposte spettanti alle scadenze previste, senza nessuna sostituzione da parte del proprio datore di lavoro.
La gestione del rapporto di lavoro del residente con un soggetto estero
Il rapporto di lavoro stipulato in Italia da un soggetto fiscalmente non residente in Italia con un residente nel territorio dello Stato Italiano, comporta delle peculiari regole in materia di gestione delle ritenute da operare a titolo di imposte.
Infatti sebbene per i soggetti con stabile organizzazione si prevede comunque che il soggetto estero sia anche sostituto d’imposta, quando invece un soggetto non ha stabile organizzazione nel territorio dello stato, egli non è anche sostituto d’imposta per conto del dipendente.
Ciò è stato di recente ribadito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’interpello n. 312 del 2019.