Le vacanze stanno estive per finire, anche quelle legate alla sospensione feriale dei termini.
Dato che le date di riapertura sono diverse tra i diversi strumenti gli addetti ai lavori devono prestare la massima attenzione. In questo articolo analizziamo i vari casi: i termini processuali, il reclamo-mediazione, l’accertamento con adesione, la sospensione dei termini per la trasmissione dei documenti, i pagamenti derivanti da controlli automatici e formali
Il 1° di settembre, per effetto dell’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, come modificato dall’art.16, del D.L. n.132 del 12 settembre 2014 (cd. Decreto giustizia), convertito, con modificazioni, in Legge n.162 del 10 novembre 2014, il Fisco riapre i battenti.
Entriamo nel dettaglio, per fornire al Lettore delle utili indicazioni, attesa la ripresa dei termini sospesi.
La sospensione feriale dei termini
DATA DI RIAPERTURA: 1 SETTEMBRE
Come è noto, l’articolo 16, del D.L. n.132/2014 (cd.Decreto giustizia), convertito, con modificazioni, in Legge n.162/2014, intervenendo sull’art. 1 della L.n.742/1969, che, per ius receptum, si applica anche al rito tributario, ha ridotto la pausa estiva, che continua ad avere inizio il 1° agosto ma cessa il 31 dello stesso mese ( e non più il 15 settembre).
Pertanto, durante questi 31 giorni, tutte le scadenze processuali sono state interrotte e, nel caso in cui la decorrenza del termine abbia avuto inizio prima del 1° agosto, il tempo assegnato dal legislatore per il compimento dell’adempimento (presentazione del ricorso, deposito di atti, etc.) riprenderà a decorrere alla fine del periodo di sospensione.
A quali atti si applica
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