E’ possibile il risarcimento dei danni “collaterali” subiti dal contribuente per effetto di un eventuale irrituale o scorretto atteggiamento dell’Amministrazione finanziaria e dell’Agente della riscossione.
Analizziamo il caso di tardata cancellazione di ipoteca.
Principi in materia di riscossione coattiva e tardata cancellazione di ipoteca
In tema di riscossione coattiva delle imposte, nelle ipotesi di cancellazione di ipoteca avvenuta con ritardo rispetto alla sentenza di annullamento della cartella esattoriale, l’Agenzia delle Entrate e l’Agente per la Riscossione rispondono in solido dei danni patrimoniali patiti dal contribuente, determinandosi una situazione di coobbligazione solidale ai sensi dell’art. 2055, comma 1 c.c. nell’adempimento della obbligazione risarcitoria, che onera ciascuna delle parti a rispondere per l’intero.
E’ “ritardo colpevole” il periodo di “oltre un mese” con cui l’Agenzia delle Entrate dispone e successivamente comunichi all’Agente della riscossione lo sgravio del debito tributario principale per cui venne indebitamente iscritto il gravame ipotecario.
E’ “ritardo colpevole”, ai fini della responsabilità dell’Agente della riscossione, il pregiudizio arrecato alla società dalla illegittima protrazione della misura ipotecaria sui beni immobili durante il periodo intercorso tra la ricezione della comunicazione di sgravio (31.10.2008) e la cancellazione della ipoteca (18.12.2008).
Gli elementi della fattispecie illecita, sono ascrivibile tanto all’Ente impositore che all’Agente della riscossione, in relazione ai distinti periodi indicati, sia in relazione al nesso eziologico tra la condotta e le conseguenze pregiudizievoli derivate al danneggiato, sia in ordine all’elemento soggettivo dell’illecito che, come noto, in tema di responsabilità della P.A., non deriva automaticamente dall’illegittimità dell’atto compiuto nell’esercizio dell’attività amministrativa, ma trova titolo nella colpa dell’Amministrazione come apparato – nella specie individuata nell’ingiustificato ritardo con il quale l’Agenzia ha operato e comunicato lo sgravio, e l’Agente della riscossione ha disposto la cancellazione della ipoteca – la quale sussiste quando l’atto assunto come lesivo viola le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che il Giudice ordinario valuta come limiti esterni alla discrezionalità.
L’ Agenzia delle Entrate e l’Agente per la riscossione devono risarcire in solido, in favore del contribuente, i danni se l’iscrizione ipotecaria è illegittima. In tema di illecito extracontrattuale