L’INPS torna sull’intervento del Fondo di garanzia TFR in caso di trasferimento d’azienda.
Il tema ha generato notevoli ripercussioni nel corso del tempo, una grande serie di contenziosi, cosicché si è reso necessario andare a chiarire in quali casi è possibile avvalersi del fondo di garanzia e in quali casi è invece precluso l’accesso al medesimo Fondo da parte dei lavoratori.
Disciplina civilistica del trasferimento d’azienda
L’articolo 2112 del Codice civile si occupa del trasferimento d’azienda, e più in particolare dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento dell’azienda medesima, i quali devono essere tutelati da eventuali indebite attività svolte da parte del datore di lavoro che trasferisce e da quello che acquisisce.
Riveste un ruolo sicuramente molto importante la necessità di continuazione del medesimo rapporto di lavoro, assicurato anche dalla responsabilità solidale di cedente e cessionario, i quali sono obbligati a corrispondere al lavoratore i crediti vantati al medesimo al momento del trasferimento.
Trasferimento d’azienda: continuazione dei rapporti di lavoro e dei diritti acquisiti dal lavoratore
Infatti, l’articolo 2112 C.c. prevede proprio che in caso di trasferimento d’azienda:
- si avrà la continuazione del rapporto di lavoro tra cedente e cessionario, e che
- il lavoratore conserverà chiaramente tutti i diritti che derivano dal rapporto già instaurato.
Inoltre, cedente e cessionario sono obbligati in solido per i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento, e il cedente può essere liberato dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro solamente utilizzando le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del Codice di procedura civile, ossia avvalendosi del tentativo obbligatorio di conciliazione, ovvero ancora del processo verbale di c