Nelle ultime settimane l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo importanti chiarimenti riguardanti l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi alla luce delle novità portate dal Decreto crescita.
In questo articolo proponiamo una guida pratica all’utilizzo del portale “Fatture e Corrispettivi” per comunicare i dati
Indice rapido dell’articolo:
- L’obbligo di invio telematico dei corrispettivi: decorrenza e soggetti interessati
- Termine per la trasmissione dei dati e moratoria
- Soggetti non ancora dotati di registratore di cassa adeguato
- Procedura on line di trasmissione alternativa al Registratore Telematico
- Le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati nella fase transitoria
- Procedure di emergenza: assenza di rete, dispositivo fuori servizio, trasmissione scartata
Invio telematico dei corrispettivi: tutti gli ultimi chiarimenti
Alla luce delle novità introdotte dal Decreto Crescita 2019, l’Agenzia delle Entrate ha, in particolare, chiarito che:
- per i primi sei mesi dall’obbligo non si applicano sanzioni in caso di trasmissione telematica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
- è possibile procedere alla memorizzazione dei corrispettivi con i vecchi registratori di cassa nel caso in cui non ci si sia ancora dotati del registratore telematico, procedendo poi alla trasmissione nei termini previsti dalla moratoria.
In quest’ultimo caso le modalità di trasmissione sono state stabilite dal Provvedimento del 4 luglio con il quale sono stati messi a disposizione tre servizi per l’invio all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi:
- upload di un file con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata oppure di un file compresso con i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate;
- compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri;
- invio dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo HTTPS o SFTP.
L’obbligo di invio telematico dei corrispettivi
Attualmente i soggetti di cui all’art. 22 D.P.R. 633/72 che effettuano «operazioni di commercio al minuto e attività assimilate» non sono tenuti ad emettere fattura verso i clienti consumatori finali salvo che tale documento non si ha richiesto dal cliente stesso.
Essi in base al D.P.R. 696/96 certificano i corrispettivi ricevuti mediante rilascio della ricevuta fiscale oppure dello scontrino fiscale e possono scegliere se certificare fiscalmente le operazioni per le quali non c’è obbligo di emissione di fattura con uno strumento piuttosto che con l’altro.
Il predetto D.P.R. 696/96 ha altresì esonerato specifiche operazioni dall’obbligo di certificazione fiscale in ragione della gravosità dell’adempimento e della scarsa rilevanza e utilità ai fini del controllo.
L’art. 2 co. 1 del D.Lgs. n. 127/2015 (come integrato dall’art. 17 D.L. 119 del 23.10.2018 conv, con modific. nella L. 136/2018) prevede che dettaglianti e soggetti assimilati (ex art. 22 D.P.R. 633/72) devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.
Decorrenza dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi
La decorrenza di tale obbligo è così differenziata:
- 1° luglio 2019 nel caso di volume d’affari 2018 superiore ad €. 400.000;
- 1° gennaio 2020 per i restanti contribuenti.
A partire dalle suddette date non vi è più l’obbligo della tenuta del registro dei corrispettivi.
Di fatto ciò obbliga le imprese che operano al dettaglio ad adeguare i propri registratori di cassa (ove non già ad adeguati).
Soggetti obbligati all’invio telematico dei corrispettivi
Si evidenzia che l’obbligo riguarda i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22, D.P.R. n. 633/72 è cioè:
- cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma