L’obbligo di acquisizione della documentazione diventa inesigibile nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate non sia messa a conoscenza dell’esistenza della documentazione che ha richiesto al contribuente. Tale principio è stato confermato da una recente ordinanza della Cassazione.
Spetta al contribuente informare l’Amministrazione finanziaria che i documenti richiesti sono in possesso di altra amministrazione
L’obbligo di acquisizione della documentazione diventa inesigibile nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate non viene messa a conoscenza dell’esistenza della documentazione che ha richiesto al contribuente.
Tale principio è contenuto nella recente ordinanza n. 15147/2019 emanata dalla sesta sezione della Cassazione.
La normativa:
Statuto e autocertificazione del contribuente in caso di documenti già in possesso della PA
L’art. 6 della legge n. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), recante norme in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, stabilisce al comma 4 che al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, in quanto tali documenti devono essere acquisiti ai sensi dell’art. 18, commi 2 e 3, legge n. 241/1990 (c.d. autocertificazione).
Tale norma contiene un principio di carattere generale che risulta applicabile anche al processo tributario e presuppone che la documentazione sia già in possesso dell’amministrazione finanziaria o che, comunque, il contribuente, dichiari o provi di averla già trasmesso alla medesima amministrazione.
Pertanto l’amministrazione può pronunciarsi specifica