Associazioni di Promozione Sociale (APS): il regime fiscale

di Gianfranco Visconti

Pubblicato il 18 luglio 2019

In questo articolo trattiamo il regime fiscale definitivo delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) in qualità di Enti del Terzo Settore (ETS) non commerciali ai fini IRES ed IVA a partire dall’anno di imposta 2020: puntiamo l'attenzione sulla non commercialità delle attività di interesse generale.

 

Abbiamo già discusso in precedenza del regime transitorio ai fini IVA per gli anni d'imposta 2018 e 2019 per le APS. Recupera qui l'articolo >

In questo intervento invece ci dedicheremo all'analisi del nuovo regime fiscale ed in particolare al requisito della non commercialità.

 

Nuovo regime fiscale agevolato per le APS: quando entra in vigore

 

la riforma del terzo settore e gli enti non commercialiIl nuovo regime fiscale agevolato delle Associazioni di Promozione Sociale relativo all’imposta sul reddito (IRES) e all’Imposta sul valore aggiunto (IVA) è contenuto negli artt. 85 e 86 del D.Lgs. 117/2017.

Gli art. 85 e 86 entreranno in vigore a partire dall’anno di imposta 2020 (anno di imposta successivo all’avvio dell’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, come si deduce dal 1° e 2° comma dell’art. 53 del D.Lgs. 117/2017 e salvo rinvii) con l’unica eccezione del 7° comma dell’art. 85, come prevedono il 1° e il 2° comma dell’art. 104 dello stesso decreto.

L’art. 86 si applica anche alle organizzazioni di volontariato (OdV).

 

APS: quando svolgono attività istituzionali non commerciali

 

Prima di esaminare gli artt. 85 e 86, dobbiamo precisare che le attività istituzionali (cioè quelle di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 previste dallo statuto) svolte dalle APS si considerano non commerciali quando sono svolte:

  • a titolo gratuito
  • o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi di esse (e quindi dei beni o dei da esse servizi prodotti),

tenuto conto anche degli eventuali apporti economici degli enti pubblici e degli importi di partecipazione alla spesa da parte degli utenti finali previsti dalla legge (2° comma dell’art. 79 dello stesso decreto; anche questo articolo entra in vigore a partire dall’anno di imposta 2020).

 

Esenzione da IRES e IVA

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