In questo articolo trattiamo il regime fiscale definitivo delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) in qualità di Enti del Terzo Settore (ETS) non commerciali ai fini IRES ed IVA a partire dall’anno di imposta 2020: puntiamo l’attenzione sulla non commercialità delle attività di interesse generale.
Abbiamo già discusso in precedenza del regime transitorio ai fini IVA per gli anni d’imposta 2018 e 2019 per le APS. Recupera qui l’articolo >
In questo intervento invece ci dedicheremo all’analisi del nuovo regime fiscale ed in particolare al requisito della non commercialità.
Nuovo regime fiscale agevolato per le APS: quando entra in vigore
Il nuovo regime fiscale agevolato delle Associazioni di Promozione Sociale relativo all’imposta sul reddito (IRES) e all’Imposta sul valore aggiunto (IVA) è contenuto negli artt. 85 e 86 del D.Lgs. 117/2017.
Gli art. 85 e 86 entreranno in vigore a partire dall’anno di imposta 2020 (anno di imposta successivo all’avvio dell’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, come si deduce dal 1° e 2° comma dell’art. 53 del D.Lgs. 117/2017 e salvo rinvii) con l’unica eccezione del 7° comma dell’art. 85, come prevedono il 1° e il 2° comma dell’art. 104 dello stesso decreto.
L’art. 86 si applica anche alle organizzazioni di volontariato (OdV).
APS: quando svolgono attività istituzionali non commerciali
Prima di esaminare gli artt. 85 e 86, dobbiamo precisare che le attività istituzionali (cioè quelle di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 previste dallo statuto) svolte dalle APS si considerano non commerciali quando sono svolte:
- a titolo gratuito
- o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi di esse (e quindi dei beni o dei da esse servizi prodotti),
tenuto conto anche degli eventuali apporti economici degli enti pubblici e degli importi di partecipazione alla spesa da parte degli utenti finali previsti dalla legge (2° comma dell’art. 79 dello stesso decreto; anche questo articolo entra in vigore a partire dall’anno di imposta 2020).
Esenzione da IRES e IVA
Essendo di natura non commercia